Polizze catastrofali per i beni in godimento

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Polizze catastrofali per i beni in godimento

Gent.le Cliente, con la presente desideriamo aggiornarla in merito all’ obbligo della polizza catastrofale dei beni in godimento in seguito alla conversione in legge del DL 39/2025.

L’ imprenditore ( il professionista è escludo dall’ obbligo di stipulare la polizza contro gli eventi catastrofali ) deve assicurare i beni oggetti della polizza anche se sugli stessi non ha il diritto di proprietà, ma ne ha solo il godimento, come nei casi della locazione, del leasing e del comodato.

In questi casi, come stabilito nella legge di conversione, l’ imprenditore/conduttore/comodatario, che stipula la polizza, è tenuto a corrispondere l’ indennizzo al proprietario del bene, il quale deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

Nel caso in cui il proprietario non destini l’ indennizzo al ripristino dei beni, l’ imprenditore/conduttore/comodatario ha diritto ad una somma corrispondente al “lucro cessante” per il periodo di interruzione dell’ attività di impresa a causa dell’ evento catastrofale, nel limite del 40% dell’ indennizzo percepito dal proprietario.

All’ imprenditore che ha stipulato la polizza è inoltre riconosciuto un “privilegio” sulle somme dovute dall’ assicuratore per il rimborso dei premi pagati all’ assicuratore e delle spese del contratto.

Ricordiamo che sono dall’ obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa anche se stipulata da soggetti diversi dall’ imprenditore che impiega i beni.

Cordiali saluti. Mariachiara Scoppa