LIQUIDITA’ AD IMPRESE E PROFESSIONISTI

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25 Marzo 2020
DECRETO LIQUIDITA’ – DL 23/2020
22 Aprile 2020

LIQUIDITA’ AD IMPRESE E PROFESSIONISTI

Con il DL 8.4.2020 n° 23 (” decreto liquidità“), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n° 94, sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario alle imprese ed ai professionisti titolari di P.iva, da parte di Banche ed altri intermediari finanziari, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite del Fondo di garanzia per le PMI e per il tramite di Sace Spa.

Sono previste tre tipologie di richieste:

  1. richieste di finanziamento fino a € 25.000,00, con garanzia al 100% e nei limiti del 25% del fatturato;
  2. richieste di finanziamento tra € 25.000,00 e € 800.000,00, da parte di beneficiari con ricavi di € 3.200.000,00, la garanzia fino al 100% ottenuta sommando alla garanzia statale quella concessa da Confidi;
  3. richieste di finanziamento fino a € 5 milioni per imprese con un n° di lavoratori dipendenti inferiore a 500.
  4. è possibile chiedere un nuovo finanziamento con credito aggiuntivo, pari ad almeno il 10% dell’ accordato in essere, attraverso la rinegoziazione e il consolidamento del debito. Il finanziamento in essere dovrà essere estinto. In questo caso la garanzia dello Stato sarà pari all’ 80%.

Finanziamenti fino a € 25.000,00

Per questi finanziamenti fino a massimo € 25.000,00, viene previsto un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è gratuito, come previsto dal decreto liquidità, non è prevista alcuna commissione, ed automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.

Possono essere richiesti nuovi finanziamenti con le seguenti caratteristiche:

  • durata massima di 72 mesi;
  • preammortamento di 24 mesi;
  • tassi di interesse e commissioni che tengono conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’ operazione;
  • importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario ( come risultante dall’ ultimo bilancio o dichiarazione fiscale o da autocertificazione per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 01/01/2019 ) e comunque fino ad un massimo di € 25.000,00.

Il finanziamento è rivolto alle piccole e medie imprese ed agli esercenti attività di arti e professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’ emergenza COVID – 19.

Al fine di agevolare le procedure, il MISE ha messo a disposizione un apposito “Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a € 25.000,00 ai sensi della lett. m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità” ( allegato 4 bis ) che il beneficiario può presentare al soggetto finanziatore.

Il modulo di cui trattasi – accessibile dal sito https://www.mise.gov.it/index.php/it/ – si compone di 8 pagine e compendia l’insieme dei requisiti che il soggetto beneficiario deve attestare.

Un’ istruttoria da parte della Banca, seppur semplificata, resta comunque necessaria.

In particolare, la Banca, dopo aver ricevuto il modulo di richiesta, deve:

  • verificare che il richiedente sia un soggetto esercente attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, rientrante nella definizione “europea” di PMI, allargata in questo caso alle imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499;
  • acquisire l’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente, per verificare che l’ammontare dei ricavi (compensi, per i liberi professionisti) sia superiore a € 100.000,00 o, se inferiore, sia comunque superiore al quadruplo del finanziamento richiesto.
  • per i richiedenti costituiti dopo il 1° Gennaio 2019, il bilancio e la dichiarazione possono essere sostituiti da apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 prevista nell’ambito del modulo messo a punto dal MISE;
  • verificare che il richiedente non presenti esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
  • verificare che il richiedente non presenti esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria; oppure, nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione non sia precedente alla data del 31 Gennaio 2020.

Una volta che la Banca avrà acquisito il modulo di richiesta e la documentazione necessaria potrà inserire, sul portale del Fondo Garanzia PMI, tutte le informazioni ricevute.

Il Fondo darà riscontro della presa in carico della pratica.

La Banca potrà procedere all’ erogazione del finanziamento senza attendere l’ ammissione della domanda al fondo garanzia PMI.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e a disposizione per la compilazione della documentazione necessaria per la richiesta del finanziamento.                                 Mariachiara Scoppa