L’ INPS, con la circ. 22.3.2022 n. 43, ha fornito le istruzioni operative sull’esonero dello 0,8% della quota IVS del lavoratore, introdotto – in via eccezionale – per i periodi di paga dall’ 1.1.2022 al 31.12.2022, dalla L. 234/2021.
L’ esonero contributivo si applica: i) ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, a prescindere dal settore (pubblico o privato), ad eccezione del lavoratore domestico; ii) se la retribuzione mensile del lavoratore (ovverosia l’imponibile previdenziale) non ecceda l’importo di 2.692 euro (se nel mese tale importo venisse superato, lo sconto non spetterà nel mese in questione); iii) sulla tredicesima (fermo restando il limite di 2.692 euro, ovvero 224 euro se la tredicesima è erogata mensilmente), ma non sulla quattordicesima.
I datori di lavoro dovranno esporre, nel flusso UniEmens di competenza di Marzo 2022, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, utilizzando i nuovi codici causale “L024” ed “L025” (quest’ultimo per la tredicesima). Per i mesi pregressi, la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” può essere effettuata nei flussi di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. Mariachiara Scoppa