Le novità in materia di Irpef, trattamento integrativo, addizionali e altre misure in tema di imposta sui redditi

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Le novità in materia di Irpef, trattamento integrativo, addizionali e altre misure in tema di imposta sui redditi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DLgs. 30.12.2023 n. 216, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, di cui alla L. 111/2023, è stato attuato il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito. Con la presente News analizziamo le novità apportate in materia di IRPEF e di relative addizionali regionali e comunali, applicabili per il solo periodo d’imposta 2024, l’abolizione dell’ACE e la modifica del trattamento integrativo.

Revisione della disciplina dell’Irpef: Il decreto in rassegna prevede, per il solo anno 2024, nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, per il calcolo dell’imposta lorda, in sostituzione di quelli in essere e precisamente:
 fino a 28mila euro: 23%;
 oltre 28mila euro e fino a 50mila euro: 35%;
 oltre 50mila euro: 43%.

In pratica, rispetto alle aliquote e agli scaglioni di reddito previsti dall’ art. 11 co. 1 del TUIR fino al periodo d’imposta 2023, vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo, applicando un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro. L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000,00 euro, ma non a 28.000,00 euro.

Aumento della detrazione fiscale: Sempre solo per il 2024, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955 euro.

Trattamento integrativo: Il decreto dispone che, la somma a titolo di trattamento integrativo di 1.200 euro, erogato in busta paga, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro, qualora l’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell’anno.

No tax area: Viene equiparata l’area di esenzione fiscale dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati a quella prevista per i soggetti titolari di redditi di pensione fino a 8.500,00 euro di reddito complessivo.

Acconti dovuti ai fini dell’ irpef e relative addizionali: nella determinazione degli acconti IRPEF per i periodi d’imposta 2024 e 2025, l’ imposta del periodo precedente viene assunta senza tener conto delle nuove previsioni.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali: Il decreto dispone che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, superiore a 50.000,00 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, per il 2024, in relazione ad una serie di oneri, è diminuito di un importo pari a 260 euro, in relazione:
 agli oneri la cui detraibilità in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
 alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
 ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4 quinto periodo del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

Si osservi che la riduzione di 260,00 euro dell’ammontare delle detrazioni per oneri si aggiunge alla precedente parametrazione delle detrazioni all’ammontare del reddito complessivo del contribuente, qualora tale reddito sia superiore a 120.000,00 euro e fino a 240.000,00 euro.

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’Irpef alla nuova disciplina dell’Irpef: Il Decreto prevede, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale e comunale all’ Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di tale imposta, che:

 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024;

Se, entro il 15.4.2024, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali IRPEF, per il solo periodo d’imposta 2024 si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti per il 2023.

Abrogazione dell’ACE: Viene disposta l’abrogazione dell’ACE (aiuto alla crescita economica, di cui all’art. 1 del DL 201/2011), e dunque l’agevolazione non trova più applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 ossia:
 periodo d’imposta 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
 periodo d’imposta 2024/2025 (ad esempio, il periodo 1.7.2024-30.6.2025), per gli esercizi “a cavallo”.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento di Interesse.

Il Consulente del LavoroMariachiara Scoppa