Legge di bilancio 2025

Decreto milleproroghe 2025
12 Gennaio 2025
DIMISSIONI DI FATTO – NUOVA TIPOLOGIA
26 Gennaio 2025

Legge di bilancio 2025

La legge di Bilancio 2025, n° 207 del 30/12/2024, è stata approvata in via definitiva ed è entrata in vigore il 01/01/2025.

Vediamo di seguito le principali novità su fisco, famiglia, pensioni, lavoro, casa.

Stabilizzazione delle aliquote Irpef ed interventi sui redditi di lavoro dipendente (commi 2- 9)

Stabilizzazione del passaggio da quattro a tre aliquote Irpef (23%, 35% e 43%), già previsto, in deroga alla disciplina del Tuir, per l’anno 2024 dal Dlgs n. 216/2023,

ampliamento della cosiddetta “no tax area” fino a 8.500 euro previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni assimilati, già introdotto per il 2024 anch’esso dal decreto n. 216/2023.

riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, in favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20mila euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuto un bonus, calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro è riconosciuto un contributo, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32mila euro, e di importo decrescente per redditi da 32mila euro in su, che si azzera alla soglia dei 40mila euro. Il bonus e i contributi sono riconosciuti in via automatica dai datori di lavoro, che recupereranno gli importi erogati ai dipendenti tramite compensazione in mod. F24.

Contrazione delle detrazioni fiscali (comma 10)

La legge di Bilancio 2025 introduce nel Tuir il nuovo articolo 16-ter, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Sono previste alcune esclusioni dal calcolo del limite, come le spese sanitarie detraibili, le somme detraibili in quanto investimenti in start-up e in PMI innovative, mentre per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici o per altri casi di detrazione ripartita in più annualità viene specificato che rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono esclusi dal computo anche gli interessi passivi e altri oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese per interventi edilizi detraibili o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Novità riguardanti le detrazioni per familiari a carico (comma 11)

Cambia la detrazione per figli a carico, che si prevede possa applicarsi esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata. Nel dettaglio è prevista che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.

Viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari a 750 euro per ciascun ascendente da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.

Viene escluso il diritto delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Modifica al regime forfetario (comma 12)

Per il solo anno 2025 viene aumentato da 30mila a 35mila euro il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfettario (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Incremento delle detrazioni Irpef per le spese di istruzione (comma 13)

Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado passano da 800 a 1000 euro.

Conferma dell’ imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (comma 23)

Viene confermata l’applicazione del 26%, a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.

Aumento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività (commi 24-29)

Viene aumentata dal 26% al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (articolo 67 comma 1 lettera csexies del Tuir) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro.

Viene inoltre previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 al posto del costo o del valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir.

Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (comma 30)

Viene introdotta a regime la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con la possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre.

Ritoccata dal 16 al 18% l’imposta sostitutiva dovuta per effettuare la rivalutazione.

Assegnazione agevolata beni ai soci (commi 31-36)

Viene riproposta la possibilità di versare un’imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnate o ceduta da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dall’articolo 1, commi da 100 a 105 n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). L’imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all’8% (pari al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

Viene prevista la riduzione dal 3 all’1,5 per cento dell’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Estromissione dei beni delle imprese individuali (comma 37)

Viene prevista la possibilità per le imprese individuali di effettuare l’estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L’adesione all’istituto, previsto dall’articolo 1 comma 121 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Contrazione delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (commi 54-56)

Viene anticipata al 1° Gennaio 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, già prevista per le spese sostenute dal 1° Gennaio 2028 al 31 Dicembre 2033.

Viene stabilita, inoltre, una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione, di maggior vantaggio per le abitazioni principali, e delle percentuali di detrazione relative all’ecobonus (con esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili), al bonus per interventi di riqualificazione edilizia ed al sisma-bonus.

Auto in uso promiscuo ai dipendenti (commi 48-53)

Tassazioni agevolate sui redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, maggiormente se si tratta di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria o ibridi plug-in.

Pagamenti effettuati con strumenti elettronici e Misure in materia di lotta all’evasione (commi 74-88)

Si prevede che dal 1° gennaio 2026 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, si prevede che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Codice identificativo nazionale ( CIN ) per le locazioni brevi e turistiche ( comma 78 )

Con provvedimenti dell’ Ade, di approvazione della modulistica fiscale, sono state definite le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo codice è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici.

Misure in materia di tracciabilità delle spese (commi 81-86)

Dal periodo d’imposta 2025, sono introdotte alcune disposizioni volte a favorire la tracciabilità delle spese, vincolando la deducibilità di alcune tipologie di spesa ai fini delle imposte sui redditi e Irap alla loro effettuazione con mezzi di pagamento tracciabili.

Agevolazione prima casa (comma 116)

Nell’ambito di una serie di misure volte a favorire sia l’accesso alla proprietà della prima casa di abitazione sia per agevolarne il cambio ad una nuova prima casa in sostituzione della precedente, viene estesa, da uno a due anni, la durata del beneficio dell’aliquota agevolata del 2% relativa all’imposta di registro, in caso di alienazione e riacquisto di immobili da destinare a prima abitazione.

Incentivi per la prosecuzione dell’attività lavorativa (comma 161)

Esclusione dall’imposizione fiscale delle misure di incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

Disposizioni in materia di montante contributivo pensionistico (comma 169)

Prevista la deducibilità dal reddito complessivo del 50% dei contributi versati dal lavoratore per alcune tipologie di maggiorazione della quota di aliquota contributiva all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla relativa Gestione separata.

Bonus nuove nascite (comma 206)

Nuovo “Bonus nuove nascite”, un importo una tantum, pari a 1.000 euro, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il beneficio è riconosciuto dall’Inps su domanda ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di Isee non superiore a 40mila euro annui. Non imponibilità fiscale.

Aumento spesa detraibile per cani guida (comma 229) Stabilito l’aumento da 1.000 a 1.100 euro della spesa detraibile, dall’imposta lorda, sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Rifinanziamento ed Incremento del “Bonus psicologico” (comma 344)

Rifinanziato il cosiddetto “bonus psicologico” (o “bonus psicologo”), il contributo di sostegno alle spese per sessioni di psicoterapia introdotto dal Dl. n. 228/2021 (articolo 1-quater, comma 3).

Interventi in materia di premi di produttività (comma 385)

Estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.

Welfare ai lavoratori dipendenti (comma 386-391)

Si eleva da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico), per i periodi d’imposta relativi alle annualità 2025, 2026 e 2027, del limite di esenzione, dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa (commi 386-391).

Inoltre, viene riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale integrazione è applicata a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d’imposta 2024 (commi 395-398).

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (comma 399)

Proroga, per gli anni 2025-2026-2027, della maggiorazione pari al 20% ( del 30%  per giovani e donne ) del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d’impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024,

Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0 (commi 427-429)

La disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 viene modificata ampliando la platea dei beneficiari ed elevando la percentuale del costo dell’investimento detraibile.

Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0 (commi 445-448)

La legge di Bilancio 2025 rimodula il termine entro il quale viene riconosciuto il credito d’imposta Transizione 4.0 e modifica alcune condizioni riguardanti la tipologia di investimenti, il periodo di effettuazione degli stessi investimenti e l’effettuazione dei relativi ordini e pagamenti.

Ires agevolata al 20% (commi 436-444)

IRES agevolata al 20% (rispetto al 24%) per il solo periodo d’imposta 2025, ai soggetti indicati dall’articolo 73 comma 1 lettere a), b) e d) del Tuir) al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali rileva la destinazione a riserva dell’80% degli utili d’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

Previsti inoltre altri requisiti legati, tra l’altro, al numero di unità lavorative e a nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. La norma dettaglia inoltre i casi di decadenza e di esclusione dall’agevolazione.

Estensione del credito d’imposta Zes unica (commi 485-490)

Viene esteso al 2025 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e con un limite di spesa pari a 2,2 miliardi per il 2025. La norma detta gli specifici obblighi in capo agli operatori economici interessati di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Prevista un’ulteriore comunicazione integrativa, corredata della relativa documentazione indicata, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Viene demandato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti a tali obblighi.

Tassazione agevolata delle mance percepite dal personale di strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (comma 520)

Cresce dal 25 al 30% il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5%.

Rifinanziamento delle misure in materia di beni culturali (commi 592-594)

Viene rifinanziato, anche per gli anni 2025-2027, il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (articolo 65-bis del Dl n. 73/2021), per la fruizione di un credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico da parte delle persone fisiche che li detengono a qualsiasi titolo. Il credito d’imposta spetta in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico delle stesse persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del credito di 100mila euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa. La disposizione, inoltre, innalza a 200mila euro l’importo massimo del credito d’imposta concedibile a valere sulle risorse del Fondo, abroga la previsione che consente la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, e dispone l’accessibilità al pubblico degli immobili, costituenti beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi a valere sulle risorse del Fondo.

Obbligo PEC per amministratori di società ( comma 860 )

Con una modifica all’ art. 5, c. 1 DL 179/2012, è disposta l’ estensione dell’ obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC ) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Lo Studio rimane a disposizione. Consulente del Lavoro Mariachiara Scoppa