LEGGE DI BILANCIO 2025: TUTTE LE NOVITA’ SU IRPEF E DETRAZIONI FISCALI

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LEGGE DI BILANCIO 2025: TUTTE LE NOVITA’ SU IRPEF E DETRAZIONI FISCALI

La legge di Bilancio 2025 (L. 207 del 30/12/2024), in vigore dal 1° Gennaio 2025, ha apportato diverse modifiche in merito alle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed alle detrazioni fiscali di lavoro dipendente e di famigliari a carico. Consigliamo la lettura, seppur veloce, di questo approfondimento, perchè, ci sono diversi cambiamenti a livello fiscale a partire dal 1° Gennaio 2025 in merito alle detrazioni fiscali. Analizziamo di seguito tutte le novità in dettaglio:

Riduzione strutturale degli scaglioni di reddito e rimodulazione delle aliquote irpef: La manovra ha stabilizzato il passaggio da quattro a tre aliquote irpef, già prevista dal D.Lgs 216/2024, contemporaneamente ha modificato gli scaglioni di reddito e le aliquote irpef. La nuova tabella per il calcolo dell’ imposta irpef è la seguente: -da 0 a 28.000 euro si applica l’aliquota del 23%; -da 28.001 euro a 50.000 euro si applica l’ aliquota del 35%; -oltre 50.001 euro si applica l’ aliquota del 43%.

Innalzamento della no tax area: Con l’ aumento della detrazione per lavoro dipendente, l’ accorpamento di due aliquote irpef ed il cambiamento degli scaglioni di reddito, si viene a generare una sorta di “no tax areaper redditi complessivi fino all’ importo di 8.500 euro annui.

Riordino delle detrazioni fiscali per oneri e spese: Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 è stato fissato un nuovo limite alle detrazioni di oneri e spese, per le quali è prevista una detrazione dall’ imposta lorda, in funzione del reddito e dei figli a carico (nuovo art. 16-ter del Tuir): -da 75.001 e fino a 100.000 euro la detrazione è di 14.000; -da 100.001 euro in poi la detrazione è di 8.000 euro. Ai due importi forfettari vengono applicati i seguenti coefficienti in base al numero dei figli: -nessun figlio si applica lo 0,50%; -1 figlio si applica lo 0,70%; -2 figli si applica lo 0,85%; -da 3 figli o 1 figlio disabile si applica l’ 1%. Dal computo dell’ ammontare complessivo degli oneri e delle spese sono escluse: le spese sanitarie, le somme investite in start up innovative, le somme investite nelle PMI innovative; le rate di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuate fino al 31/12/2024, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2024 (interessi e oneri su mutui), premi di assicurazione detraibili per contratti stipulati fino al 31/12/2024. Le spese, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano ai fini dell’ ammontare complessivo, per le rate riferite a ciascun anno.

Ricordiamo per completezza di argomento, che dal 1° Gennaio 2020, è stato introdotto il c. 3-bis all’ art. 15 del Tuir, in merito all’ elenco delle spese e oneri detraibili, al contribuente con reddito complessivo: -inferiore a 120.000 euro spettano le detrazioni intere: -tra 120.000 euro e 240.000 euro le detrazioni spettanti si riducono progressivamente all’ aumentare del reddito; –oltre 240.000 non spettano più le detrazioni fiscali per oneri e spese.

Riordino delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia: Gli ambiti oggetto della modifica sono: -l’ età dei figli a carico; -gli altri famigliari carico, diversi dal coniuge e dai figli; -i cittadini extracomunitari residenti in Italia con familiari all’ estero. Per quanto riguarda l’ età dei figli fiscalmente a carico, dal 2025, la detrazione di 950 euro è riconosciuta per i figli di età compresa tra i 21 anni e 30 anni, purchè abbiano un reddito inferiore a 4.000 euro fino a 24 anni di età. E’ stata eliminata la detrazione per i figli con più di 30 anni di età e non disabili (in precedenza non c’erano limiti di età). Si ricorda che per i figli di età inferiore a 21 anni è stato introdotto l’ assegno unico universale. La detrazione si estende anche ai figli conviventi del coniuge deceduto. Per quanto riguarda la detrazione per altri famigliari a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, dal 1° Gennaio 2025, spetta solo in relazione a ciascun ascendente, che conviva con il contribuente (genitori e nonni ), purchè abbia un reddito inferiore a 2.840,51 euro. Sono state eliminate le detrazioni per il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle, i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Per ultimo è stato stabilito, dal Legislatore, che le detrazioni per i famigliari fiscalmente a carico non spettano più ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia, che non sono cittadini italiani, in relazione ai famigliari residenti all’ estero.

Per completezza di argomento, informiamo anche dei cambiamenti, introdotti dalla Legge di Bilancio 2025, in merito al reddito di lavoro dipendente:

Detrazione per lavoro dipendente: Anche in questo caso, il Legislatore ha reso strutturale la detrazione (prevista dall’ art. 13, c. 1, lett. a del Tuir) per lavoro dipendente pari a 1.995 (da 1.880 euro) euro su base annua, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro annui.

Abrogazione dell’ esonero contributivo del 6% e 7% riconosciuto fino al 31/12/2024 e contestuale sostituzione con la riduzione del cuneo fiscale: Intervento non più contributivo, ma fiscale, che secondo il Ministero del Lavoro dovrebbe raggiungere lo stesso risultato.

Nuova indennità: Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (pensionati esclusi) con reddito complessivo fino a 20.000 euro è riconosciuta una somma (indennità) che non concorre alla formazione del reddito. Tale somma è determinata in relazione all’ importo della somma da riconoscere, rapportata all’ intero anno, alla quale vengono applicate le seguenti percentuali: – fino a 8.500 euro si applica il 7,1%; -da 8.501 euro a 15.000 euro si applica il 5,3%; -da 15.001 euro a 20.000 euro si applica il 4,8%.

Ulteriore detrazione: Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (pensionati esclusi), con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, ma inferiore a 40.000 euro, ferme restando le detrazioni da lavoro di dipendente, è riconosciuta un’ulteriore detrazione, da rapportare al periodo di lavoro, di importo pari a: -da 20.001 euro a 32.000 euro la detrazione è di 1.000 euro; -da 32.001 euro a 40.000 euro la detrazione è pari alla seguente operazione: 1.000 euro x (40.000 – reddito complessivo)/8.000. Per entrambe le agevolazioni (somma e ulteriore detrazione) il reddito complessivo deve essere considerato senza il reddito dell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Per quanto riguarda gli adempimenti che devono essere posti in essere dal Datore di Lavoro, le predette agevolazioni devono essere riconosciute: –in via automatica (verrà comunque inviata una scheda da far compilare ai dipendenti per far dichiarare il reddito complessivo); –i sostituti d’imposta recuperano le somme erogate al lavoratore mediante compensazione utilizzando il mod. F24; -successivamente, in sede di conguaglio, dovrà essere verificata l’effettiva spettanza con riferimento al periodo di lavoro ed al reddito complessivo, sulla base delle informazioni ricevute dai lavoratori. Qualora le agevolazioni non risultino spettanti, il datore di lavoro provvederà al recupero del relativo importo e nel caso in cui esso sia superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in 10 rate di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile successiva al conguaglio.

Trattamento integrativo: La legge di bilancio 2025, rende strutturale la disciplina del trattamento integrativo, già valevole per l’ anno 2024. L’ importo è pari a 1.200 euro, decurtato di 75 euro se: – il reddito non risulta superiore a 15.000 e l’ imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati è superiore alla detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell’ importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro. Dal 1° Gennaio 2025, la decurtazione di 75 euro è resa strutturale; – resta invariato per i redditi superiori a 15.001, ma inferiori a 28.000 euro complessivi l’importo pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’ imposta lorda, con il limite massino di 1.200 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione necessaria.

A cura di Mariachiara Scoppa