Gent.le Cliente, con la presente desideriamo informarla che, con il Decreto ” Milleproroghe 2025″ (n° 202/2024), l’ assicurazione contro i danni da calamità naturali/catastrofali è diventata obbligatoria. L’ obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023 art. 1 commi 101-111), inizialmente fissato al 31/12/2024 e successivamente prorogato al 31/03/2025 dal DL n° 202/2024 convertito in L. n° 15/2025.
L’ assicurazione divenuta obbligatoria ha per obiettivo la tutela dei beni materiali dell’ imprenditore dai danni da eventi naturali catastrofali (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).
Sono obbligate alla stipulazione di polizze catastrofali tutte le imprese (individuali, di persone, di società) con sede legale in Italia o con sede all’ estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’ iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi dell’ art. 2188 C.C., sia le imprese iscritte nella sezione ordinaria sia le imprese iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti). Sono escluse dall’ obbligo le imprese agricole, per espressa previsione normativa, per le quali opera un Fondo a parte, i Professionisti ed i Lavoratori Autonomi, in quanto non obbligati all’ iscrizione al Registro Imprese in CCIAA.
La norma prevede l’ obbligo di assicurare tutti i beni iscritti e ascrivibili, di cui all’ art. 2424, nella sezione Attivo del Bilancio, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’ attività, in particolare: –terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla loro posizione ed alla loro conformazione; –fabbricati: intera costruzione edile, con tutti gli impianti ad essi collegati; –impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’ attività esercitata; – attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili. Sono esclusi dall’ obbligo assicurativo: i mobili e arredi, scaffalature d’ufficio e di magazzino, macchine d’ufficio ordinarie ed elettroniche (computer, stampanti), automezzi, imballaggi e beni devolvibili, merci, materiale di consumo, i beni che sono già assistiti da analoga copertura assicurativa, i beni che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e tutti i beni rientranti nell’ attivo circolante. Precisiamo che, con la locuzione ” a qualsiasi titolo” impiegati nell’ attività, il Legislatore intende che la copertura assicurativa deve essere estesa oltre ai beni di proprietà, anche ai beni in godimento a vario titolo: locazione, comodato, leasing finanziario, affitto del ramo d’azienda, noleggi.
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale e precisamente: -alluvioni; -esondazioni, -frane, -inondazioni, -sismi. L’ assicurazione non copre i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’ uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi, i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggi e tumulti, i danni relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche, ecc.
I soggetti interessati dovranno adempiere all’ obbligo assicurativo entro il 31 Marzo 2025, contattando le Compagnie Assicurative, che dovranno esporre l’ importo del premio, che dovrà essere determinato in misura proporzionale al rischio, la franchigia, i minimali ed i massimali, tenuto conto della pericolosità del luogo di svolgimento dell’attività e del valore beni assicurati.
In merito al mancato adempimento assicurativo non sono previste sanzioni, ma eventuali perdite di risorse finanziarie in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni da parte della Pubblica Amministrazione, mentre sono sanzionate le Compagnie di Assicurazioni in caso di rifiuto di contrarre le polizze suddette.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e di supporto in merito al nuovo adempimento.
A cura di Mariachiara Scoppa