Aumento della ritenuta per i bonifici ” parlanti “

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Aumento della ritenuta per i bonifici ” parlanti “

Dal 1° Marzo 2024, la ritenuta di acconto, introdotta dall’art. 25 del DL 78/2010, che viene applicata sui bonifici relativi “ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”, salirà dall’8% all’11%, come previsto dall’art. 1 comma 88 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
La disposizione riguarda, quindi: il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, il bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119- ter del DL 34/2020.

Poiché l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale “parlante”, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.

Sono esonerate dall’ adempimento, ad esempio, le seguenti fattispecie:

  • acquisto di immobili ristrutturati che consente di beneficiare del c.d. “bonus casa acquisti”, di cui all’art. 16- bis comma 3 del TUIR,
  • acquisto di case antisismiche che consente di fruire del c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013,
  • spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero svolti sulla propria abitazione;
  • pagamento di oneri di urbanizzazione;
  • pagamento dei bolli e dei diritti amministrativi;
  • pagamento delle tasse comunali (es. TOSAP);
  • acquisto di mobili ed elettrodomestici al fine di beneficiare del c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (per beneficiare di tale bonus le spese di acquisto di mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante bonifico bancario o postale effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito;
  • pagamento di interventi per la “sistemazione a verde” e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili che consentono di beneficiare del c.d. “bonus verde”, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017 (per poter beneficiare dell’agevolazione è previsto che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. I pagamenti, quindi, possono essere eseguiti mediante bonifico, bancomat o carte di credito.

A cura di Mariachiara Scoppa