A partire dal 1° Gennaio 2025, i contribuenti che ricevono un avviso bonario, derivante da liquidazione automatizzata ( art. 36 – bis DPR 600/1973 e art. 54 – bis DPR 633/1972 ) e/o da un controllo formale ( art. 36 – ter DPR 600/1973 ), hanno più tempo a disposizione. In particolare, la norma agevola il contribuente offendo maggior tempo per: -la definizione ed il controllo delle somme, chiedendo chiarimenti o l’ annullamento parziale/totale dell’ avviso ( tramite Civis, Pec o appuntamento ); -il pagamento dell’ intero importo dovuto; -la predisposizione di una rateazione con l’ Ade.
Il Legislatore ha previsto che il pagamento dell’ intero importo o della prima rata deve essere versato entro 60 giorni e non più 30 giorni dalla scadenza.
Rimane invariato il termine per versare le imposte che derivano dall’ avviso bonario relativo alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, che rimane di 30 giorni, in quanto tali somme non necessitano di definizione, perchè imposte liquidate d’ufficio senza penalità.
Sempre a partire dal 2025, gli avvisi bonari saranno reperibili direttamente nel Cassetto Fiscale del contribuente. Accedendovi con lo Spid, si potrà: -monitorare gli avvisi bonari ricevuti; -inviare richieste di chiarimento o di annullamento monitorando le risposte, tramite il canale Civis; -gestire i pagamenti; -richiedere la rateazione dell’ avviso bonario.
Ricordiamo che l’ invio degli avvisi bonari è sospeso: – dal 1° Agosto al 31 Agosto di ogni anno; –dal 1° Dicembre al 31 Dicembre di ogni anno, salvo i casi di urgenza; Inoltre il termine di pagamento degli avvisi bonari è sospeso: -dal 1° Agosto al 4 Settembre di ogni anno.
Per completezza di argomento, ricordiamo che a partire dal 1° Settembre 2024, il Legislatore ha modificato l’ apparato sanzionatorio riducendo le percentuali delle sanzioni per omesso versamento dal 30% al 25% ( anche per gli avvisi bonari ) e dal 15% al 12,50%, in caso di pagamento entro 90 giorni dalla scadenza.
Lo Studio rimane a disposizione per la verifica delle eventuali imposte omesse o/o tardive e l’ applicazione dell’ istituto del ravvedimento operoso.
A cura del Consulente del Lavoro – Mariachiara Scoppa