BUONI BENZINA AI LAVORATORI DIPENDENTI

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BUONI BENZINA AI LAVORATORI DIPENDENTI

L’art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21 ( Decreto Ucraina ), introduce il c.d. “bonus carburante” per i lavoratori dipendenti come sostegno per l’ acquisto del carburante.

Viene previsto che, per solo l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina, o analoghi titoli, ceduti a titolo gratuito ( su base volontaria ) da aziende private ai lavoratori dipendenti ( sono esclusi i co.co.co., stagisti, amministratori ) per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, neanche ai fini contributivi. Nessuna riproporzione deve essere prevista per i lavoratori a tempo parziale.

I buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti.

La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit pari a 258,23 euro. Il lavoratore ricevuto il buono da un’ azienda non potrà riceverlo anche da un altro datore di lavoro, nel caso in cui cambi azienda nel corso del 2022.

Il buono benzina concesso al lavoratore è un costo azienda per il datore di lavoro e dovrebbe rientrare tra quelli relativi al personale dipendente ( art. 95 Tuir ) e quindi consentire l’ integrale deducibilità dal reddito d’impresa.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Mariachiara Scoppa