Gent.li clienti, con la presente desideriamo informarVi che, il Legislatore, con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1 co. 116 L.199/2025), ha introdotto una nuova modifica alla disciplina in materia di divieto di compensazione per ruoli scaduti. Lo scopo finale è quello di impedire ai contribuenti di utilizzare in compensazione i crediti, mentre sussistono ruoli scaduti affidati all’ Agenzia Entrate Riscossione. In questo quadro, il Legislatore è intervenuto riducendo la soglia da 100.000 a 50.000 euro. Il mod. F24, che contiene una compensazione oltre la soglia di 50.000 euro con debiti scaduti, previa sospensione dello stesso, è successivamente scartato e si considera come non inviato.
Destinatari della modifica Il divieto si applica a tutti i contribuenti, a prescindere dalla natura soggettiva (persona fisica, società ed enti associativi).
La riduzione della soglia a 50.000 euro La norma dimezza la soglia, che determina la preclusione assoluta alla “compensazione orizzontale” dei crediti erariali. Sino al 31 dicembre 2025 il blocco scattava al superamento di 100.000 euro di debiti iscritti a ruolo (debiti scaduti, non sospesi e non in corso di regolare rateizzazione). Dal 1° Gennaio 2026 tale limite scende a 50.000 euro.
Debiti che concorrono al raggiungimento della soglia Ai fini del computo dei debiti, che concorrono al raggiungimento della soglia dei 50.000 euro, rilevano i carichi affidati all’Agenzia Entrate Riscossione, inclusi i relativi accessori (sanzioni, interessi e aggio).
Nello specifico, il conteggio include:
OSSERVA – È fondamentale sottolineare che l’inibizione opera solo per gli importi per i quali i termini di pagamento sono scaduti. Di conseguenza, restano esclusi dal computo i debiti oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa, somme inserite in piani di rateazione ordinaria, in definizioni agevolate (come le rottamazioni), purché il contribuente sia in regola con i pagamenti delle rate previste. Il venir meno della regolarità del piano (decadenza) riporta immediatamente le somme residue nel perimetro dei debiti ostativi.
Tipologia di compensazione interessata È importante sottolineare che il divieto delle compensazioni va a colpire le cd. “compensazioni orizzontali” (ci si riferisce alle operazioni di compensazione nelle quali il credito e il debito non appartengono alla medesima tipologia di tributo (es. IVA con IRES, ecc.); mentre sono escluse le “compensazioni verticali o interne” (utilizzo in compensazione di crediti e debiti della stessa natura (es. IVA con IVA).
Crediti previdenziali e assistenziali esclusi dal blocco Altra importante casistica nella quale il blocco delle compensazioni non opera è quella che riguarda l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi ai contributi previdenziali dovuti all’INPS o ai premi assicurativi dovuti all’INAIL. Infatti, il divieto riguarda esclusivamente i crediti relativi alle imposte erariali.
Ciò significa che un contribuente con ruoli scaduti sopra soglia (es. 60.000 euro di debito IVA a ruolo) non potrà utilizzare un eventuale credito IRPEF per pagare i propri debiti, ma potrà legittimamente utilizzare un’eccedenza di contributi INPS per compensare altri oneri contributivi o fiscali.
Controlli, scarto e conseguenze Come anticipato, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate effettua il controllo automatizzato, in tempo reale, del modello F24 trasmesso tramite i canali Entratel o Fisconline con l’ esposizione di crediti. Laddove il sistema rilevi la presenza di carichi affidati all’Agente della Riscossione, scaduti e non sospesi, di ammontare superiore a 50.000 euro, il modello F24 viene direttamente scartato, con la conseguenza che nessun tributo a debito presente nel modello risulterà versato. Da ciò derivano tutte le conseguenze previste in caso di mancato e tempestivo pagamento dei tributi: sanzioni ed interessi, oltre la possibilità di non risultare in regola sotto il profilo non solo fiscale, ma anche previdenziale/contributivo, con conseguenze sul Durc.
Resta ferma la soglia sanzionatoria dei 1.500 euro Nella successione di modifiche, è importante evidenziare il fatto che restano comunque valide anche le pregresse disposizioni afferenti alla diversa soglia di debiti scaduti pari a 1.500 euro (contenuta nel D.L. 78/2010 e ora inserita nell’art. 6 del D.Lgs. 33/2025). Oggi due sono le soglie da monitorare nell’ utilizzo di crediti in compensazione, con effetti diversi:
Come “sbloccare” la compensazione L’unico modo per poter ovviare al divieto di compensazione e non essere sanzionati, è quello di riportare il debito rilevante sotto le soglie critiche. A tal fine è possibile effettuare un pagamento, anche parziale, delle somme dovute, tale da riportare il debito sottosoglia (seppure tenendo sempre a mente il fatto che, se non si scende sotto la ben più ridotta soglia dei 1.500 euro la compensazione è fattibile, ma sanzionata). Al medesimo risultato è possibile giungere ottenendo, laddove possibile, la rateazione dei debiti (anche nella forma della rottamazione). Infatti, come sopra già evidenziato, i debiti in corso di regolare rateazione non sono computati ai fini della soglia.
Ricordiamo, prima di procedere ad una compensazione nel mod. F24, di controllare la propria posizione debitoria in Agenzia della Riscossione o di contattare lo Studio per eventuali approfondimenti.
A cura di Mariachiara Scoppa