Il DDL Lavoro, approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 11/12/2024, convertito in L. n° 203 del 17/12/2024, entrato in vigore il 12/01/2025, introduce molteplici novità in materia di lavoro, tra le quali spiccano: le dimissioni di fatto, nuovo requisito contributivo per richiedere la naspi, il periodo di prova nel contratto a tempo determinato e la conferma del termine per le comunicazioni relative allo smart working.
Dimissioni di fatto con stop ai furbetti della Naspi
L’ art. 19 della L. 203/2024, introduce il c. 7-bis all’ art. 26 del D.Lgs. n° 151/2015, che disciplina la procedura delle dimissioni on line o telematiche. La nuova norma stabilisce che non si applica questa procedura ( dimissioni obbligatorie on line ), quando il lavoratore si assenta ingiustificatamente dal lavoro oltre il termine fissato dal CCNL o in mancanza di questo, per un periodo superiore a 15 giorni. In tal caso la procedura delle dimissioni on line da parte del Lavoratore Dipendente è sostituito dalla comunicazione CO da parte del Datore di Lavoro, a partire dalla quale il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà dello stesso lavoratore ( dimissioni di fatto o per fatti concludenti ). Trattandosi di dimissioni il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del ticket sui licenziamenti, mentre il lavoratore non potrà richiedere la Naspi.
Accesso più difficile alla Naspi
La novità del DDL lavoro 203/2024, di cui al punto precedente, si intreccia con la Legge di Bilancio 2025 in merito al requisito contributivo. Colui che si dimette dal lavoro potrà fare richiesta dell’ indennità di disoccupazione solo dopo aver avuto una nuova occupazione per circa 4 mesi ( 13 settimane ), altrimenti dovrà attendere il decorso di un anno dalle dimissioni per far valere i contributi versati negli ultimi quattro anni.
Periodo di prova nei contratti a tempo determinato
L’ art. 13 della L. 203/2024, integra l’ art. 7, c. 2 del D.Lgs. 104/2022, in base al quale, nel rapporto di lavoro subordinato a termine, il periodo di prova va stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto stesso ed alle mansioni da svolgere. In caso di rinnovo per lo svolgimento delle stesse mansioni, il nuovo rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova. Finalmente dopo anni di dubbi interpretativi, la legge stabilisce:
La comunicazione per il lavoro agile – smart working
L’ art. 14 della L. 203/2024, modifica l’ art. 23 della L. 81/2017, conferma il termine di 5 giorni entro i quali il datore di lavoro deve inviare le comunicazioni obbligatorie ( inizio, proroga, cessazione ) al Ministero del Lavoro in caso di svolgimento di lavoro in modalità agile. Questa disposizione è la traduzione in norma di legge di quanto già aveva stabilito il Ministero del lavoro in una FAQ.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Il Consulente del Lavoro Mariachiara Scoppa