LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO , SOSTEGNO ALL’ OCCUPAZIONE E CREDITI D’IMPOSTA
Con il DL n° 18 del 17.03.2020 (pubblicato in GU n° 70 del 17.03.2020), in vigore dallo scorso 17.03.2020, sono state introdotte numerose novità per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso sia attraverso strumenti di sostegno al reddito ed all’ occupazione, sia attraverso l’introduzione di novità che consentono di contemperare esigenze familiari e lavorative.
Premessa
Il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia lavoro per fronteggiare l’emergenza sanitaria attualmente in corso.
Il provvedimento, in particolare, prevede:
1. l’introduzione (o l’estensione su tutto il territorio nazionale) di alcuni strumenti di sostegno per lavoratori e aziende che consentono di attivare trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria (o l’erogazione di assegni ordinari o di solidarietà) alle attività danneggiate dall ’emergenza sanitaria;
2. l’introduzione e l’aumento di congedi e permessi in modo tale da poter permettere ai lavoratori di assistere familiari e minori;
3. l’introduzione di alcune indennità a favore di collaboratori, lavoratori autonomi e lavoratori stagionali del settore turismo.
Viene inoltre prevista la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere al “lavoro agile” qualora siano affetti da disabilità o debbano assistere una persona con disabilità (inclusa nel proprio nucleo familiare).
Viene disciplinata la sospensione per 60 giorni delle procedure di licenziamento previste dagli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/91 ed il divieto, a decorrere dal 17.03.2020, dell’avvio di tali procedure di licenziamento.
Viene stabilito che sino alla scadenza di tale termine il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Le novità in materia lavoro previste dal DL n. 18/2020
Di seguito illustriamo le principali novità in materia di lavoro introdotte dal DL n. 18/2020:
CIGO:
I datori di lavoro che nell’ anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa, per eventi riconducibili all’ emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’ assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
I datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dalla procedura di consultazione sindacale, dal termine ordinario di presentazione della domanda (sia per i trattamenti di integrazione, sia per gli assegni ordinari) fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica della causale di richiesta dell’intervento.
Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi non si applica la normale contribuzione a carico dell’azienda.
ASSEGNO ORDINARIO:
L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’ anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
CIGS:
Le aziende, che alla data di entrata in vigore del DL n. 6/2020 (23.02.2020) hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti massimi di richiesta dell’intervento.
AZIENDE CHE FRUISCONO DELL’ ASSEGNO DI SOLIDARIETA’:
Sulla falsariga di quanto previsto in materia di datori di lavoro che fruiscono della CIGS, viene previsto che i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 23.02.2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
CASSA IN DEROGA:
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (previo accordo sindacale), trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Non è richiesto alcun accordo per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
I trattamenti di cui al presente articolo sono da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
CONGEDI INDENNIZZATI PER DIPENDENTI:
Per l’anno 2020 a decorrere dal 05.03.2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione (i periodi sono coperti da contribuzione figurativa).
I periodi di congedo e di proroga del congedo parentale eventualmente fruiti dal 05.03.2020 devono considerarsi non fruiti e convertiti nel congedo previsto dall’articolo 23 del DL 18/2020 in commento.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per il medesimo periodo e con riferimento a figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età previsto per l’assistenza dei figli non si applica con riferimento ai figli con disabilità in situazione di , ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
CONGEDI NON INDENNIZZATI PER DIPENDENTI:
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
VOUCHER BABY – SITTING:
In alternativa alle prestazioni sopra illustrate, i medesimi lavoratori beneficiari possono optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600,00(1.000 per il personale sanitario pubblico e privato accreditato e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico), da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 05.03.2020.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
PREMIO PER IL LAVORO SVOLTO IN SEDE:
Per il mese di Marzo 2020 è riconosciuto un premio pari a € 100,00 ai lavoratori dipendenti, con reddito complessivo lordo annuo non superiore a € 40.000,00, che non beneficiano del c.d. smart – working, da calcolare in proporzione ai giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.
CREDITO D’IMPOSTA: INCENTIVI POTENZIAMENTO PRESIDI SANITARI:
Allo scopo di sostenere la continuità, la sicurezza dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, è riconosciuto a favore di esercenti attività d’ impresa, di arte e professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000,00. Tale credito è riconsciuto fino all’ esaurimento dell’ importo massimo di € 50.000,00 per l’anno 2020. Le disposizioni attuative devono essere ancora emanate.
CREDITO D’ IMPOSTA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE:
E’ riconosciuto a favore di esercenti attività d’ impresa, di arte e professione, un credito d’imposta pari al 60% dell’ ammontare del canone di locazione, relativo al mese di Marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
PERMESSI L. 104/1992:
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa previsti per l’assistenza a portatori di handicap, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e Aprile 2020.
SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTIVA IVA:
E’ riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21.02.2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ ultimo trimestre 2019.
TUTELA DEL PERIODO DI QUARANTENA:
Il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30.04.2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
INDENNITA’ UNA TANTUM A PROFESSIONISTI E CO.CO.CO. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS:
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di Marzo pari a € 600,00.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
INDENNITA’ UNA TANTUM AI LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE AGO:
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a € 600,00.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
LAVORATORI STAGIONALI:
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del DL, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a € 600,00.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
PROROGA DEI TERMINI DELLA DOMANDA NASpI E DIS -COLL:
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020, i termini di decadenza previsti sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro,
Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’ autoimprenditorialità.
Sospensione procedure di licenziamento:
A decorrere dal 17.03.2020, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo previste agli articoli 4, 5 e 24, della legge n. 223/91, è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Termini decadenziali in materia di previdenza e assistenza:
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23.02.2020 e sino al 01.06.2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
Contributi lavoratori domestici:
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi devono essere effettuati entro il 10.06.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Lavoro agile -soggetti disabili:
Fino alla data del 30.04.2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (in entrambi i casi nelle condizioni descritte all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Obblighi derivanti dalla percezione di benefici di sostegno al reddito:
Ferma restando la fruizione dei benefici economici, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL, e per i beneficiari di integrazioni salariali, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
Istituzione del fondo a favore dei danneggiati da COVID:
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti Mariachiara Scoppa