Premessa
Di seguito illustriamo le principali novità introdotte con il DL n° 48 del 04.05.2023 (c.d. “Decreto Lavoro”), segnalando che alcune di esse valgono solo per l’ anno 2023 e che le stesse potrebbero essere oggetto di modifiche a seguito della conversione in legge del decreto.
Incentivo occupazione giovani under 30
Tra le principali novità si segnala l’ introduzione di un beneficio a favore dei datori di lavoro che assumono giovani, che non hanno compiuto i 30 anni di età, non impegnati in corsi di studio o di formazione e che non lavorano, iscritti al programma NEET, con contratto di lavoro stabile a tempo indeterminato dal 1° Giugno 2023 al 31 Dicembre 2023.
La misura del beneficio è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, o al 20% della stessa, in caso di cumulo con altra agevolazione, e viene riconosciuta per un periodo di 12 mesi.
Incremento valore dei Fringe benefit, ma solo per i lavoratori genitori
Limitatamente all’ anno 2023, si segnala la modifica per quanto riguarda la tassazione dei fringe benefit.
Viene previsto l’incremento a 3.000,00 euro della soglia di esenzione per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico. Per tutti gli altri lavoratori dipendenti continueranno a valere le regole previgenti.
Viene inoltre disciplinato che concorrono al limite anzidetto anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative a servizio idrico, energia elettrica e gas naturale.
Incremento esonero quota IVS lavoratori dipendenti
Si segnala la diminuzione di ulteriori 4 punti dell’esonero contributivo sulla quota IVS a carico dei lavoratori, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Diminuzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, per il periodo compreso tra il 1° Luglio 2023 e il 31 Dicembre 2023:
–per redditi fino a 25.000,00 euro, la retribuzione imponibile previdenziale sarà esonerata del 7% della contribuzione;
–per redditi fino a 35.000,00 euro, la retribuzione imponibile previdenziale sarà esonerata del 6% della contribuzione;
Modifiche al contratto di lavoro a termine
Viene modificata la disciplina del contratto a termine. In particolare è stato riscritto l’ art. 19 c. 1 D.Lgs. 81/2015, relativo alle causali necessarie per i contratti di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi.
Per effetto di tali modifiche apportate, il sistema dell’apposizione della causale prevede ora le nuove seguenti ipotesi:
Semplificazioni in materia di obblighi informativi in capo al datore di lavoro
Vengono semplificati gli obblighi informativi introdotti dal c.d. Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022) che modificava il D. Lgs. 152/1997. Viene introdotta la possibilità di comunicare al lavoratore alcune informazioni mediante l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
Si prevede l’ obbligo per il datore di lavoro di consegnare o mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, nonché degli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Sicurezza sul lavoro: modifiche al D.Lgs. 81/2008
Vengono introdotte le seguenti modifiche:
–obbligo a carico dei datori di lavoro di nominare il medico competente, oltre ai casi previsti dalla norma, anche qualora il DVR ne suggerisca la presenza.
–il medico competente ha l’obbligo di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e di tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità psico-fisica.
In caso di suo grave impedimento, lo stesso medico competente deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in posseso di idonei requisiti.
Con riferimento ai cantieri mobili e temporanei, l’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione si estende anche ai lavoratori autonomi.
Con riferimento alle attrezzature, viene estesa ai privati la titolarità della funzione della verifica periodica successiva sull’ attrezzature di lavoro.
–chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature, deve acquisire e conservare un’autocertificazione dell’utilizzatore che attesti l’avvenuta formazione ed addestramento specifico per l’utilizzo.
–obbligo di formazione ed addestramento professionale anche al datore di lavoro sull’ utilizzo delle attrezzature, quando ne fa uso, al fine di garantire l’ utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. In caso di mancata formazione, il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali
Viene prevista la modifica della sanzione che prevedeva, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, una sanzione da 10.000,00 a 50.000,00 euro.
Per effetto della riformulazione, per importi inferiori a 10.000,00 euro, la sanzione viene irrogata nella misura ridotta da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
Abrogazione del reddito di cittadinanza
Il reddito di cittadinanza viene abrogato e ha validità fino 31.12.2023, con conseguente riassetto nella sua applicazione nel 2023.
In particolare, viene prevista una riduzione delle mensilità erogabili da 18 a 7 mesi, fatto salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o soggetti con almeno 60 anni di età. Viene inoltre previsto l’obbligo per i beneficiari del reddito di partecipazione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’ inserimento lavorativo e all’ inclusione sociale pari a 6 mesi, pena la decadenza dal beneficio. Il limite massimo di 7 mensilità non si applica per i percettori di reddito di cittadinanza che prima della scadenza dei 7 mesi siano stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro.
Misure per l’ inclusione sociale: istituzione dell’ Assegno di inclusione
Viene introdotta dal 1° Gennaio 2024 una misura nazionale di contrasto alla povertà ed alla fragilità delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro.
La prestazione spetta ai nuclei familiari che includono un componente affetto da disabilità, un minorenne o un soggetto con almeno 60 anni di età.
Il nucleo famigliare deve essere in possesso di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 9.360,00 euro ed un valore del reddito familiare inferiore a 6.000,00 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (euro 7.560,00 se il nucleo è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone con tale requisito anagrafico e altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza).
Viene richiesto che il valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, e mobiliare, sia contenuto in un valore massimo.
Resta escluso dal beneficio il nucleo al cui interno vi sia un componente tenuto all’ obbligo di aderire ad attività lavorative, risultante disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, salvo per giusta causa, e risoluzione consensuale.
Il beneficio economico consiste in un’integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro annui, a cui si applicano i parametri della scala di equivalenza, ovvero 7.560 se il nucleo familiare è composto da anziani o soggetti con disabilità, oltre ad un’integrazione del reddito dei nuclei residenti in locazione per un importo pari all’ ammontare del canone annuo fino ad un massimo di 3.360 euro annui.
La misura ha una durata di 18 mesi ed è rinnovabile, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.
Incentivi per assunzioni di beneficiari del reddito di inclusione
Viene introdotto un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione ed il lavoro.
In particolare, i datori di lavoro che assumono i beneficiari suddetti a tempo indeterminato, pieno o parziale, possono fruire di un esonero dal versamento del 100% dei contributi complessivi a carico dei datori di lavoro, nel limite di 8.000,00 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi inail.
L’esonero è altresì riconosciuto anche in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Viene previsto un secondo beneficio, di misura inferiore, nel caso di assunzione del beneficiario con contratto a tempo determinato o stagionale, pari al 50% dei contributi complessivi nel limite massimo di 4.000,00 euro su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.
Incentivo alle assunzione di persone con disabilità da parte delle organizzazioni di volontariato
Al fine di valorizzare ed incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità, viene riconosciuto un contributo a favore degli Enti del Terzo settore, ODV, APS e ONLUS per le assunzioni di persone con disabilità e con età inferiore a 35 anni avvenute tra il 1° Agosto 2022 ed il 31 Dicembre 2023.
Le modalità di concessione, così come la quantificazione ed erogazione del contributo verranno definite con apposito decreto.
Maggiorazione dell’ assegno unico per i lavoratori autonomi
L’assegno unico spetta nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro autonomo. Per effetto delle modifiche, tale maggiorazione viene riconosciuta dal 01.06.2023 anche nel caso in cui uno dei due genitori risulti deceduto, e per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento.
Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
Sono incrementati i limiti massimali per le Prestazioni Occasionali da 10.000 a 15.000 euro il limite economico di compensi che ogni utilizzatore può erogare nei confronti delle totalità dei prestatori per i soggetti operanti nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento.
Viene inoltre previsto che possono ricorrere all’ istituto gli utilizzatori operanti nei predetti settori che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Incentivi per i beneficiari dell’ assegno di inclusione
Viene previsto un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’assegno, nel limite di 500 euro mensili in caso di avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio.
Supporto per la formazione ed il lavoro
A decorrere dal 01.09.2023 viene introdotta una misura di attivazione al lavoro mediante partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.
La misura è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari occupabili, con valore ISEE non superiore a 6.000 euro annui e privi dei requisiti per accedere all’ assegno di inclusione.
La partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività da diritto, per tutta la loro durata, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, a un importo mensile di 350,00 euro erogato dall’ INPS.