COVID-19: le novità del D.L. n.23/2020 ( Decreto Liquidità )
Come è noto, il DL n.18/2020 (cd.” Cura Italia “), emanato per far fronte all’ emergenza COVID-19, ha
introdotto una serie di sospensioni dei termini che investono i versamenti, gli accertamenti ed il
contenzioso, che sono state oggetto di esame da parte dell’Agenzia delle Entrate, con le circolari
n.4/E/2020, n.5/E/2020, n.6/E/2020, n.7/E/2020 e 8/E/2020.
Ora, il governo ha emanato il DL n.23/2020 (Decreto Liquidità) che incide sul precedente
D.L.n.18/2020, introducendo anche una serie di novità fiscali.
In questo intervento, puntiamo la nostra attenzione sulle norme fiscali introdotte, interpretate dall’ Agenzia
delle Entrate con la circolare n.9/E del 13 Aprile 2020.
La sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Al fine di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’ emergenza epidemiologica,
l’art.18, del DL n.23/2020, prevede per tutte le imprese – soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel
periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33 % nei mesi di Marzo 2020 e Aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo
periodo d’imposta ( 2019 ), la sospensione, rispettivamente, per i mesi di Aprile e di Maggio
2020, dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
– alle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti,
– alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
– all’imposta sul valore aggiunto;
– ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti relativi alle ritenute nonché quelli relativi ai contributi sono altresì sospesi
per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in
regime d’impresa.
Ripresa versamenti:
Senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione
entro il 30 Giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di
Giugno 2020.
Nel caso in cui il contribuente abbia rateizzato il saldo Iva, per effetto del
D.L.n.18/2020 e il 16 Marzo 2020 abbia versato la prima rata, ricorrendo le condizioni
previste dal D.L.n.23/2020, può sospendere il versamento delle rate successive.
La proroga della sospensione sulle ritenute
L’art.19, del DL n.23/2020 dispone che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non
superiori a € 400.000,00 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla
data del 17 Marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17
Marzo 2020 e il 31 Maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di
cui agli artt.25 e 25-bis del D.P.R.n.600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a
condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di
lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e
provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in
un’unica soluzione entro il 31 Luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Luglio 2020, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
La riduzione degli acconti
Ai sensi dell’art.20, del DL n.23/2020 non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in
cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP, versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base
all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31
Dicembre 2019, risultino almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo
di acconto.
Detta disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2019.
Quanto all’ambito oggettivo, la circolare n.9/E/2020 ha ritenuto di estendere tale
previsione normativa, oltre che alle imposte espressamente individuate, anche:
• all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti
che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
• alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli
immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute
all’estero (IVAFE).
Proroga dei termini per la consegna e trasmissione telematica delle CU 2020
L’art.22 del DL n.23/2020 ha prorogato al 30 Aprile, per l’anno 2020, il termine di cui
all’art.4, comma 6-quater, del D.P.R.n.322/1998, norma che investe la consegna della
certificazione unica ai percipienti (lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi).
Pe l’anno 2020, inoltre, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche
di cui all’art.4, comma 6-quinquies, del D.P.R.n.322/1998 non si applica se le
certificazioni sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 Aprile.
La proroga di validità del DURC
L’art.23, del DL n.23/2020 proroga la validità dei certificati di cui all’art.17-bis, comma
5, del D.Lgs.n.241/1997 (cd.DURC), emessi fino al 29 Febbraio 2020, al 30 Giugno 2020.
La proroga dei termini per l’ agevolazione prima casa
L’art.24, del DL n.23/2020 spegne sul nascere le possibili contestazioni che potevano
sorgere ai fini del riconoscimento delle cd. agevolazioni prima casa.
I termini previsti dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al
D.P.R.n.131/1986, nonché il termine previsto dall’art.7 della L.n.448/1998, ai fini del
riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel
periodo compreso tra il 23 Febbraio 2020 e il 31 Dicembre 2020.
In altre parole, sono sospesi dal 23 Febbraio al 31 Dicembre 2020 i termini per:
• il trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato (i
18 mesi);
• l’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel
caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall’acquisto;
• rivendere la prima abitazione già posseduta, nel termine di un anno, in caso di
acquisto agevolato di una nuova abitazione;
• l’acquisto di una prima casa dopo aver venduto la precedente e ottenere il credito
d’imposta pari alle imposte pagate per il precedente acquisto, ovvero per il nuovo
acquisto, se inferiori.
L’ assistenza fiscale a distanza
L’art.25, del DL n.23/2020 ha istituito – di fatto – in questo periodo emergenziale, e
fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, l’assistenza fiscale
a distanza. Infatti, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
possono inviare in via telematica , ai CAF e ai professionisti abilitati, la copia per immagine della delega
all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria,
unitamente alla copia del documento di riconoscimento. In caso di necessità, in luogo della
sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista
abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta
in forma libera e sottoscritta.
Dette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di
dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS.
Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della
documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
Le semplificazioni per il versamento dell’ imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art.26, del DL n.23/2020, allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei
contribuenti per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ha
apportato modifiche.
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi
e sanzioni:
a. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al
secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta
da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno
sia inferiore a € 250,00 ;
b. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta
relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare
dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo
trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a € 250,00.
Puntualizza la circolare n.9/E/2020 che “per definire la data di scadenza del versamento
occorrerà tener conto dell’ammontare dell’imposta di bollo relativa sia al primo trimestre
che al secondo trimestre. Se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo
trimestre è inferiore a 250 euro, il relativo versamento può essere effettuato entro la
scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 Luglio. Tale ultima scadenza potrà
essere ulteriormente prorogata nell’ipotesi in cui l’importo complessivo dell’imposta di
bollo, determinato dalla somma dell’importo relativo sia al primo che al secondo
trimestre dell’anno solare, sia ugualmente inferiore a € 250,00; in tal caso, infatti, il
versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo
trimestre, quindi al 20 Ottobre 2020. La disposizione in esame non modifica i termini di
versamento relativi all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse sia nel
terzo che nel quarto trimestre dell’anno solare”.
Credito d’imposta per l’ acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
L’art.30, del DL n.23/2020 estende l’agevolazione già prevista dall’art.64 del
DL n.18/2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
Si legge nella norma che, al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a
evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui
all’art.64 del D.L.n.18/2020, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa
complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti
a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a
garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Come si legge nella circolare n.9/E/2020 la disposizione introdotta amplia l’ambito
oggettivo di applicazione del credito d’imposta relativo alle spese di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro, “includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine
chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di
protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza
atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire
la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti”.
Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e
di fruizione del credito d’imposta, che ricordiamo è pari al 50% delle spese sostenute nel
2020, fino ad un massimo di € 20.000,00 , per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.
Mariachiara Scoppa