Le “dimissioni di fatto” rappresentano una “nuova tipologia” di cessazione del rapporto di lavoro, operativa dal 12 Gennaio 2025, ai sensi della L. 203/2024 ( Collegato Lavoro ).
Il Datore di Lavoro, può ricorrere alle dimissioni di fatto, quando l’ assenza ingiustificata del Lavoratore è protratta oltre il termine fissato dal CCNL o, se questo termine manca, per un periodo superiore a 15 giorni lavorativi, senza che il lavoratore formalizzi le dimissioni mediante il tradizionale canale telematico.
Il Datore di Lavoro, appurata l’ assenza ingiustificata oltre i 15 giorni ” lavorativi “, deve provvedere alla comunicazione obbligatoria ( CO ), come di consuetudine, entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Successivamente, sempre onere a carico del Datore di Lavoro, deve provvedere a comunicare l’ assenza ingiustificata all’ INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), tramite Pec, utilizzando il modello messo a disposizione dall’ Ente, indicando anche i dati di recapito del lavoratore. Nella comunicazione, il datore di lavoro dovrà fornire ogni informazione utile a consentire all’ INL di effettuare la verifica di quanto comunicato e di quanto accaduto al dipendente. La sede dell’ INL, alla quale deve essere inviata la comunicazione, è quella di svolgimento del del rapporto di lavoro.
Il duplice scopo di questo nuovo adempimento è quello, da un lato, di fermare i ” furbetti della Naspi “, perchè di fatto non vi possono accedere ( essendo dimissioni e non perdita involontaria del lavoro ) e, dall’ altro, accertare che il lavoratore sia effettivamente stato assente ingiustificato e non impossibilitato a comunicare al Datore di Lavoro la sua assenza per motivi validi ( per es. ricovero in ospedale ).
L’ INL ricevuta la comunicazione, entro 30 giorni, può avviare tempestivamente il controllo della vericidità, utilizzando anche le informazioni in suo possesso, contattando il lavoratore stesso, altri lavoratori dipendenti del medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili. I motivi dell’ assenza potranno essere oggetto di valutazione anche in termini di “giusta causa” per il lavoratore dipendente ( come per es. il pagamento pagamento delle retribuzioni, ecc ) e di conseguenza informerà il lavoratore dei suoi diritti.
Se la procedura di verifica non viene avviata oppure ha esito negativo, il Datore di Lavoro, entro i 30 giorni successivi, non riceverà alcuna comunicazione e potrà considerare perfezionata la procedura. Diversamente l’ Ispettorato, ove abbia accertato l’ assenza giustificata del lavoratore, ne darà immediata comunicazione al Datore di lavoro, tanto che, il Lavoratore potrebbe aver diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario e sarà di supporto nel caso si prospetti una dimissione di fatto.
Il Consulente del Lavoro – Mariachiara Scoppa