DL Collegato manovra n° 124/2019 convertito in L. n° 157/2019

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI
10 Dicembre 2019
Finanziaria 2020 L. 160 del 27/12/2019
27 Gennaio 2020

DL Collegato manovra n° 124/2019 convertito in L. n° 157/2019

Premessa

Con il DL n° 124 del 27/10/2019, convertito in L. n° 157 del 19/12/2019, il Legislatore ha introdotto numerose misure di carattere fiscale volte alla repressione  ed alla prevenzione dei fenomeni di frodi fiscali, attraverso l’introduzione di norme più stringenti in materia di compensazioni fiscali ed uso dei contanti, oltre all’ inasprimento delle pene applicabili per i delitti di cui al D. Lgs. n° 74/2000 (c.d. reati fiscali) e introducendo alcune novità.

Le novità previste dal collegato fiscale 

1.Estensione ravvedimento a tutti i tributi 

Per effetto dell’abrogazione del c. 1 bis dell’art. 13 D. Lgs. n° 472/97, il ravvedimento trova applicazione con riferimento a tutti i tributi.

In precedenza l’ istituto era limitato ai tributi amministrati dall’ Agenzia delle Entrate e a quelli amministrati dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

2.Accollo del debito e compensazione fiscale 

In materia di compensazione, il DL n° 124/2019 prevede le seguenti novità:

ACCOLLO DEL DEBITO E COMPENSAZIONE FISCALE

Viene inserito, formalmente, il divieto di compensazione del debito tributario altrui tramite accollo.

Nel caso in cui un soggetto intenda accollarsi un debito fiscale di un contribuente, pertanto, potrà estinguere il debito solamente tramite versamento delle imposte. Nel caso di utilizzo di crediti in compensazione, i versamenti si considerano come non avvenuti con conseguente applicazione delle sanzioni previste in caso di omesso o tardivo versamento.

Viene previsto che gli atti di accertamento e recupero delle imposte e degli accessori possono essere notificati entro il 31/12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

  • Accollato: si applica una sanzione pari al 30% dell’importo non versato;
  • Accollante: si applica una sanzione pari al 30% del credito utilizzato o dal 100 al 200% se il credito è inesistente.

 

CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA E COMPENSAZIONE

Viene previsto che in caso di cessazione della partita IVA e di esclusione dall’ elenco VIES, i contribuenti non possono utilizzare i crediti in compensazione.

Il divieto di compensazione si applica a partire dalla notifica del provvedimento di cessazione o di esclusione della P. IVA dall’ elenco VIES.

Al contribuente è in ogni caso consentita la possibilità di riportare i crediti non utilizzati nella dichiarazione successiva o di richiedere a rimborso le somme.

 

COMPENSAZIONE DI IMPORTI SUPERIORI A  € 5.000,00

Per effetto della modifica apportata, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24, del credito IVA annuale o trimestrale, dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e crediti d’imposta può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza da cui emerge il credito.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

con riferimento alla verifica dei modelli F24, si segnala che qualora a seguito dei controlli l’Agenzia delle Entrate (disposti a seguito della sospensione dei modelli con compensazioni a rischio) si accerti che i crediti utilizzati nel modello F24 non sono utilizzabili, la stessa comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24 e applica una sanzione pari al 5% dell’importo indicato (con massimale di € 250,00 per le deleghe di importo superiore a  € 5.000,00) per ciascun modello F24 non eseguito (non cumulabile).

In caso di mancato pagamento tempestivo, l’Agente per la riscossione notifica cartella di pagamento entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24.

 

3.Limite all’ uso del denaro contante 

Viene prevista la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante:

LIMITI USO DENARO CONTANTE

Periodo interessato                        Limite

Dal 01/07/2020 al 31/12/2021    € 2.000,00

                                                                    Dal 01/01/2022                               € 1.000,00

Viene inoltre previsto l’innalzamento del limite della sanzione prevista dall’ art. 63 del D. Lgs. n° 231/2007 a € 2.000,00 e € 1.000,00 rispettivamente per i periodi sopra indicati.

 

4.Spesometro estero o esterometro

Viene stabilito che la trasmissione dello ” spesometro estero ” deve avvenire trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

 

5.Credito d’imposta per pagamenti tracciati 

Viene introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite strumenti tracciabili a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all’ anno precedente non siano superiori a € 400.000,00.

Sono ammesse all’ incentivo anche le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito spetta dal 01/07/2020 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali ed è utilizzabile solo in compensazione.

 

6.Riordino termini scadenze fiscali mod. 730   

A decorrere dal 01/01/2021 trovano applicazione nuovi termini per le seguenti scadenze fiscali:

SCADENZE FISCALI

Contribuenti – presentazione del modello 730      Entro il 30.09

CAF, professionisti e sostituti (dichiarazioni presentate dal contribuente e termine presentazione all’Agenzia delle Entrate)              Entro il 31.05     15.06

Dal 01.06 al 20.06                                                                        Entro il 29.06

Dal 21.06 al 15.07                                                                          Entro il 23.07

Dal 16.07 al 31.08                                                                          Entro il 15.09

Dal 01.09 al 30.09                                                                         Entro il 30.09

CAF e professionisti abilitati – dichiarazioni integrative     Entro il 10.11

Sostituto d’imposta – invio della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni                                                                                                              Entro il 16.03

 

7.Responsabilità solidale negli appalti 

Con l’art. 4 del DL n° 124 del 27/10/2019, il Legislatore ha introdotto una riforma relativa al pagamento delle ritenute operate nell’ ambito di appalti e subappalti, prevedendo alcuni obblighi in capo al committente, recentemente modificati ad opera della legge di conversione n° 157 del 19/12/2019, con cui è stato previsto un notevole snellimento degli adempimenti e delle responsabilità collegate allo svolgimento di lavori in appalto, oltre ad una limitazione della disciplina ai soli rapporti di valore superiore a € 200.000,00 annui.

In caso di inadempimento, viene prevista la responsabilità in solido, in capo al committente, per le sanzioni collegate alle irregolarità riscontrate nell’ ambito delle ritenute relative all’ appalto.

Nel dettaglio, la procedura prevista prevede l’invio dei documenti, delle informazioni e delle deleghe di pagamento al committente da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie entro 5 giorni dalla data del pagamento. Nel caso in cui alla data prevista per il versamento sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi, il committente può trattenere una somma pari al 20% del valore complessivo dell’opera finché perdura l’inadempimento.

Il committente dovrà altresì dare comunicazione di tale circostanza all’ Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

 

8.Compensazione crediti P.A.

Viene prevista anche per gli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e per i lavoratori autonomi, di compensare, utilizzando il modello F24, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi professionali maturati nei confronti della PA.

 

9.Reverse charge per somministrazione manodopera

Con riferimento ai soggetti diversi da quelli per cui si applica lo split payment, viene prevista l’applicazione del regime di reverse charge alla somministrazione di manodopera.

L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE.

Nel dettaglio, per effetto dell’introduzione della lettera a-quinques al c. 6 dell’art. 17 DPR n. 633/72, viene prevista l’applicazione del regime di reverse alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

 

10.Proroga termine versamento rottamazione ter

Con l’articolo 3 DL n° 119/2018, successivamente convertito (con modifiche) in L. n° 136/2018, il Legislatore ha introdotto nuove disposizioni al fine di ampliare la procedura di rottamazione dei carichi affidati all’ Agente della Riscossione.

In occasione della conversione in L. n° 58/2019 del DL n° 34/2019, il Legislatore ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande allo scorso 31/07/2019 (il termine originario corrispondeva allo scorso 30/04/2019), oggi ulteriormente prorogata ad opera dell’articolo DL 37/2019 al 30/11/2019.

la proroga riguardava coloro che avevano aderito alla definzione agevolata entro il 30/04/2019.

 

11.Dichiarazioni precompilate sperimentali

A partire dalle operazioni IVA effettuate al 01/07/2020, viene prevista la messa a disposizione della bozza dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche sulla base delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici ricevuti dall’ Agenzia delle Entrate.

A partire dalle operazioni IVA 2021 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza del modello IVA.

 

12.Disposizioni in materia di fattura elettronica

In materia di fattura elettronica, viene stabilito quanto segue:

UTILIZZO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche possono essere memorizzate fino al 31/12 dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Possono essere utilizzate dalla Guardia di Finanza e dall’ Agenzia delle Entrate nell’ ambito delle funzioni di polizia economia e finanziaria e per le attività di analisi del rischio e controllo.

SISTEMA TESSERA SANITARIA

I soggetti tenuti all’ invio dei dati al STS possono non emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture, ai pazienti, i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitario per tutto il 2020.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di adempiere all’ obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all’ Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri a STS.

IMPOSTA DI BOLLO

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente gli importi da versare e la sanzione dovuta (30%) ridotta a un terzo e degli interessi.

In sede di conversione viene prevista la possibilità di versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con cadenza semestrale, qualora la somma dovuta non superi la soglia annua di € 1.000,00.

 

13.Modifiche ai reati fiscali D.Lgs. n.°74/2000     

Con l’art. 39 del D. Lgs. n° 124 del 26/10/2019, il Legislatore ha introdotto numerose modifiche al D. Lgs. n° 74/2000, con particolare riferimento alle soglie di rilevanza penale, alle sanzioni applicabili ed alla disciplina della confisca e delle cause di non punibilità. Le disposizioni, si specifica, trovano applicazione a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.

 

14.Acconti contribuenti ( con P.Iva ) soggetti agli ISA

Viene stabilito che gli acconti IRPEF, IRES, IRAP dei soggetti ISA, a decorrere dal 27/10/2019 devono essere versati in due rate di pari importo (50%).

Per il 2019 viene fatto salvo quanto versato con la prima rata (versamento del 40% con la prima rata e del 50% con la seconda).

L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.

 

15.Lotteria scontrini

Con riferimento alla lotteria degli scontrini viene prevista la possibilità di partecipare all’ estrazione premi a partire dal 01/07/2020.

Per partecipare è necessario che il contribuente comunichi il codice lotteria ( non più il codice fiscale ) all’ esercente che trasmette     all’ Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Viene inoltre previsto che i premi attribuiti nell’ ambito della lotteria non sono tassati e sono esenti da qualsiasi prelievo.

Vengono introdotte ulteriori estrazioni a favore di coloro che effettuano pagamenti con strumenti tracciati.

Non sono state previste sanzioni per i commercianti che non si adeguano alle norme, ma potranno essere segnalati al portale dell’ agenzia delle Entrate.

 

16. Commercianti senza Pos

Non sono state previste sanzioni al commerciante che ha il POS per i pagamenti con carte di credito e bancomat.

 

17.Rc auto famigliare e bollo auto

Mediante un’ estensione della L. Bersani, sarà consentito attribuire a tutti i veicoli del nucleo famigliare la classe di rischio più bassa, anche nel caso di rinnovo dell’ assicurazione. gestito dall’ Aci.

Da Gennaio 2020 è previsto l’ obbligo di pagamento del bollo degli automezzi con la piattaforma pagoPa. Ai fini del contrasto all’ evasione, tutti i dati sulle tasse automobilistiche saranno acquisiti anche dal Pra, gestito dall’ Aci.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

                                                                                      Mariachiara Scoppa