DL RISTORI – art. 137 del 28/10/2020

LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO DL “AGOSTO” N° 104/2020
29 Settembre 2020
DL ” RISTORI – BIS “
22 Novembre 2020

DL RISTORI – art. 137 del 28/10/2020

Il DL 137 del 28/10/2020 ( c.s. decreto ” Ristori “ ) è stato emanato per aiutare i cittadini e le aziende a far fronte alle chiusure delle attività previste dal Governo per sostenere le attività particolarmente danneggiate a causa del virus COVID-19 con il DPCM del 24/10/2020. E’ già in corso di approvazione ed emanazione il Decreto Ristori – bis per ampliare i provvedimenti tenuto conto anche delle filiere e delle attività secondarie.

Sono stati previsti vari interventi tra i quali:

Area Fiscale:

art. 1: è stato introdotto un nuovo contributo a Fondo perduto, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive imposte dal DPCM del 24/10/2020. La platea dei soggetti beneficiari è definita in base ai codici ATECO, riportati nell’ Allegato 1 del decreto Ristori. Resta fermo il calo del fatturato, per cui l’ ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di Aprile 2019.

art. 8: il credito d’imposta sulle locazioni ad uso non abitativo, già previsto dal DL Rilancio, viene esteso per le categorie interessate dalle restrizioni, ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020. Il beneficio riguarda le imprese che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi in questione rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 ed è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

art. 9: cancellazione della 2° rata IMU in scadenza il 16/12/2020. Le categorie interessate dalle misure di contrasto all’emergenza Covid, DPCM 24/10/2020, non dovranno corrispondere la seconda rata Imu per gli immobili e le pertinenze in cui svolgono le proprie attività, a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili in questione.

art. 10: è stata prorogata la scadenza del mod. 770 al 10 Dicembre 2020 in luogo del 02 Novembre 2020.

Area Lavoro:

art. 12:

  • estensione della CIG per sospensione o riduzione dell’ attività, causa COVID-19, per una durata massima di 6 settimane dal 16 Novembre fino al 31 Gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL “Agosto” e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 Novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane. il decreto fissa il pagamento del contributo addizionale sulla base del raffronto del fatturato del primo semestre 2020 con il corrispondente semestre 2019.
  • prolungamento del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggetto ed impossibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo fino al 31 Gennaio 2021;
  • I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, possono godere dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 Gennaio 2021.Il beneficio può essere applicato entro il limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di Giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.In caso di precedente richiesta di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, presentata ai sensi del decreto Agosto, il datore di lavoro può rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto in esame.
art. 13: sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL  dovuti per la competenza del mese di Novembre 2020per le aziende interessate dalle restrizioni. La norma prevede poi il versamento senza interessi né sanzioni, in un unica rata  entro il 16 Marzo 2021 oppure anche in 4 rate sempre a partire dal 16 Marzo 2021. il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
art. 14: per il Reddito di emergenza (REM) sono stati previsti ulteriori 2  mensilità a  tutti coloro che ne avevano già diritto sulla base del Decreto Agosto per i mesi di Novembre e Dicembre 2020.
art.15: indennità di sostegno al reddito per autonomi e lavoratori a termine dei settori piu colpiti.
In particolare :
  • una indennità di 1.000 euro per  i lavoratori autonomi occasionali ;
  •  indennità di 1000 euro  per i lavoratori stagionali e a termine del turismo, degli stabilimenti termali,  e dello spettacolo, intermittenti , a domicilio.
  • Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti precedenti.