Le principali novità del DL n. 149/2020 (c.d. decreto “Ristori bis”)
Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), entrato in vigore il 9.11.2020, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 149/2020.
Nuovo fondo perduto
Con l’art. 1 del DL 149/2020 vengono previste alcune modifiche al contributo a fondo perduto previsto dall’ art. 1 del DL 137/2020, al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vengono ampliati i codici ATECO che possono fruire del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), mediante la previsione di un nuovo Allegato 1 che sostituisce il precedente.
Nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti iva che operano nelle c.d. “zone rosse”
Con l’art. 2 del DL 149/2020 viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 3.11.2020. Il contributo in esame è riconosciuto ai soggetti:
con partita IVA attiva al 25.10.2020;
individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’ Allegato 2 al DL 149/2020;
con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (c.d. Regioni “rosse”).
Il contributo è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 3 – 11 del DL 137/2020, con le percentuali riportate nell’ Allegato 2 al DL 149/2020.
Modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
Con l’art. 4 del DL 149/2020 viene prevista l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (pari al 60% del canone) e di affitto d’azienda (pari al 30% del canone), di cui all’art. 8 del DL 137/2020 (c.d.“Ristori”):
alle imprese operanti nei settori riportati nell’ Allegato 2 al DL 149/2020 (la
tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 3.11.2020; nonché alle imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator;
che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse”;
con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Il fatto che il DL 149/2020 rinvii, per la definizione del credito d’imposta, all’art. 8 del DL 137/2020 dovrebbe implicare che:
anche il “nuovo” credito trovi applicazione indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel periodo d’imposta precedente;
per tutto il resto, dovrebbe applicarsi la disciplina dell’originario art. 28 del DL 34/2020 (atteso che tale norma era a sua volta richiamata dall’art. 8 del DL 137/2020).
Ai soggetti con il previsto codice ATECO, che abbiano la sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse”, spetta, pertanto, indipendentemente dal limite di 5 milioni di ricavi, il credito d’imposta sui canoni di locazione (nella misura del 60%) o di affitto d’azienda (nella misura del 30%), a condizione che abbiano rinvenuto un calo del fatturato di almeno il 50%, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Abolizione 2^ rata IMU 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese
Per effetto dell’art. 5 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili ubicati nei Comuni delle c.d. Regioni“rosse”.
L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.
Nello specifico, l’esenzione riguarda gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività elencate nell’ Allegato 2 al DL 149/2020, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall’art. 9 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”) e dall’art. 78 del DL 104/2020 convertito (c.d. “Agosto”).
Congedo straordinario in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado
L’art. 13 del DL 149/2020 ha disposto, limitatamente alle aree c.d. Regioni “rosse”, il diritto a fruire di un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti, genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza ai sensi del DPCM 3.11.2020, per l’intera durata di tale sospensione.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001 (fatta eccezione del relativo co. 2), nonché la contribuzione figurativa.
La misura è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile.
Bonus baby – sitting
L’art. 14 del DL 149/2020 riconosce, limitatamente alle aree c.d. Regioni “rosse”), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, il diritto a fruire di uno o più bonus per prestazioni di baby – sitting effettuate nel periodo di tale sospensione.
Il beneficio è riconosciuto in favore dei genitori lavoratori (anche affidatari) iscritti:
alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 335/95;
oppure alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri).
La fruizione del bonus è riconosciuta:
se la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile;
alternativamente ad entrambi i genitori;
se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio:
è erogato mediante il libretto famiglia (art. 54-bis del DL 50/2017), nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro;
è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1 co. 355 della L.232/2016);
non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari;
è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave (art. 4 co. 1 della L.104/92) iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del DPCM 24.10.2020 e del DPCM 3.11.2020.
Mariachiara Scoppa