” DOMANDA PER L’ INDENNITA’ DI € 600,00, DISPONIBILI ENTRO FINE MARZO, PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI “
Gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) riconoscono un’ indennità, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro, a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati, che risentono dell’ emergenza dovuta al Covid-19.
L’indennità è riconosciuta per il solo mese di Marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell’ emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento ad hoc.
Diversamente dalle anticipazioni dei giorni scorsi, le domande non saranno presentate in un ” clik day “.
Le domande potranno essere presentate una volta adeguate da parte dell’ Inps le procedure informatiche.
Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Premessa
Gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) riconoscono un’indennità, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati.
L’indennità è riconosciuta per il solo mese di Marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell’emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento ad hoc.
Con il messaggio n° 1288, pubblicato il 20 Marzo 2020, l’INPS riepiloga le nuove misure di sostegno anticipando una circolare di prossima pubblicazione che fornirà indicazioni operative per la presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet dell’INPS.
Esula dalla competenza dell’INPS l’indennità per i collaboratori sportivi le cui risorse.
Le misure di sostegno
Le misure di sostegno gestite dall’INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, vale a dire:
liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva al 23 Febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27 del DL 18/2020);
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art. 28 del DL 18/2020);
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione,
lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.
Come fare la domanda
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Agenti e rappresentanti di commercio
Rispetto all’ ambito soggettivo, è stata rilevata la situazione particolare di agenti e rappresentanti di commercio, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione Enasarco.
Poiché l’art. 28 del DL 18/2020 esclude dall’ indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, le associazioni rappresentative della categoria hanno chiesto di chiarire se il riferimento contenuto nella norma sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa Enasarco.
Un’ interpretazione letterale della norma, infatti, potrebbe portare ad escludere la categoria dal beneficio (comunicato stampa Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci 18 Marzo 2020).
Professionisti iscritti a casse private
Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria; vi sarebbe però la volontà del Governo di estendere la misura di sostegno anche a tale categoria di autonomi, con un reddito contenuto entro determinati limiti.
I professionisti devono rivolgersi al proprio Ente Pensionistico per richiedere l’ indennità, se prevista.
In ogni caso, a questi professionisti potrebbe essere riconosciuta una quota del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, istituito dall’ art. 44 del DL 18/2020 per i casi di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Tale fondo è stato pensato “come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’ indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini” (comunicato stampa n. 37/2020 della Presidenza del Consiglio).
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. lo Studio potrà provvedere alla richiesta dell’ indennità supportando i Clienti in difficoltà e che ne fanno richiesta direta.
Cordiali saluti. Mariachiara Scoppa