Gentile Cliente,
con la presente desideriamo informarLa che a seguito dell’entrata in vigore dell’ art. 3 c. 3 DL 50 del 24/04/2017 sono state modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita IVA ( Sostituti d’imposta ) dovranno eseguire le compensazioni orizzontali.
Con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore il 24 Aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in Gazzetta Ufficiale.
In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni.
In questo contesto si inserisce il novellato art. 3, co. 3 del DL 24/04/2017 n° 50, in vigore dal 24/04/2017, che modificando l’art. 37, co. 49-bis, del DL 223/2006, ha stabilito che i Sostituti d’ imposta sono praticamente obbligati a presentare il mod. F24 con modalita’ telematica.
Basta una sola compensazione, cioe’ la sola esposizione di un qualsiasi codice tributo a credito di natura fiscale ( Iva, Irpef, Ires, Irap, ecc. ) per obbligare Aziende e Professionisti ad utilizzare la procedura Entratel o Fisconline per la presentazione della delega di pagamento.
Lo Studio invita i Sigg. Clienti, che provvedevano al pagamento diretto dei modelli F24 tramite home banking, a comunicare immediatamente l’ intenzione di avvalersi del servizio offerto dallo Studio, in modo da poter restituire firmata la delega con l’ indicazione delle coordinate bancarie “codice IBAN” da utilizzare per il pagamento di detti modelli in scadenza al 16 Maggio 2017, poiché ribadiamo tali modelli non potranno più essere pagati con le precedenti modalità.
Diversamente, qualora i Sigg. Clienti intendano pagare autonomamente i modelli F24, dovranno obbligatoriamente accreditarsi e dotarsi del servizio Entratel o Fisconline.
Si pone in evidenza che non si tratta di una scelta ma di un obbligo introdotto dal citato Decreto Legge.
Cordiali saluti. Mariachiara