Finanziaria 2020 L. 160 del 27/12/2019

DL Collegato manovra n° 124/2019 convertito in L. n° 157/2019
27 Gennaio 2020
STOP VERSAMENTI E ADEMPIMENTI
20 Marzo 2020

Finanziaria 2020 L. 160 del 27/12/2019

Premessa

Con la legge n° 160 del 27/12/2019, meglio conosciuta come “Finanziaria 2020”, il Legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale, introducendo alcune nuove agevolazioni rispetto a quelle applicate fino al 2019.

Le novità previste dalla legge Finanziaria 2020  sono le seguenti:

1.Aliquote Iva
Viene prevista la sterilizzazione delle aliquote iva del 10% e del 22%.

 

2.Regime forfetario
Con l’art. 1, c. 691, della L. n° 160/2019, il Legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del c.d. “regime forfettario”, restringendo i requisiti di accesso e mantenimento del regime e lasciando intatte le restanti disposizioni dell’istituto.
Tra le principali modifiche apportate applicabili a partire dal 01/01/2020 segnaliamo le seguenti:

  • viene introdotto un limite relativo alle spese per lavoro dipendente di € 20.000,00;
  • viene prevista l’esclusione dal regime forfettario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti                € 30.000,00;
  • viene incentivato l’uso della fattura elettronica attraverso la riduzione di un anno dal termine di decadenza dell’attività di accertamento;
  • viene prevista la rilevanza del reddito forfettario per il riconoscimento e la determinazione delle deduzioni, delle detrazioni o di altri benefici, anche di natura tributaria.

Con riferimento alla restante disciplina, invece, non si devono segnalare modifiche sostanziali: i contribuenti potranno continuare ad applicare un’imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove iniziative) con un limite unico di ricavi pari a € 65.000,00.
Per effetto delle limitazioni e delle restrizioni introdotte con L. n° 160/2019, in ogni caso, alcuni soggetti, che hanno beneficiato del regime forfettario nel corso del 2019, dovranno tornare ad applicare il regime ordinario di tassazione.
Segnaliamo che, contestualmente all’ introduzione di tali limitazioni viene abrogata, con l’art. 1 c. 692 della L. 160/2019 la c.d. “flat tax” di cui era prevista l’applicazione a decorrere dal 01.01.2020.

 

3.Fringe benefit veicoli aziendali

Viene ridefinita la tassazione relativa agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.

Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2020:

– con riferimento ai contratti stipulati fino al 30/06/2020 viene confermata la tassazione del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI al netto della trattenuta al dipendente;
-con riferimento ai contratti stipulati a partire dal 01/07/2020 la percentuale applicabile all’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km varia a seconda alla classe di inquinamento del veicolo (dal 25 al 60%).

TASSAZIONE CONTRATTI DAL 01.07.2020
Emissioni Percentuale di tassazione
Fino a 60 g/km                              25%
Da 60 g/km fino a 160 g/km      30%
Da 160 g/km fino a 190 g/km    40% (50% nel 2021)
Superiore a 190 g/km                  50% (60% nel 2021)

 

4.Buono pasto aziendale
Viene previsto che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino a € 4,00 giornalieri, aumentati a € 8,00 giornalieri nel caso in cui le prestazioni sostitutive siano rese in forma elettronica.

 

5.Credito d’imposta Ricerca e attività innovative
Con l’articolo 1, commi da 198 a 208 il Legislatore ha introdotto dal 2020 un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 4.0 e in attività innovative.
Contestualmente all’ introduzione del nuovo incentivo, la Finanziaria 2020 prevede la limitazione del credito R&S alle spese sostenute fino all’ anno 2019.
Per l’effetto, quindi, le attività di ricerca e sviluppo potranno beneficiare del credito previsto dal DL n° 145/2013 con riferimento alle spese sostenute fino al 2019 (che garantisce un beneficio più consistente, ma limitato alla ricerca/sviluppo), mentre per le spese sostenute a decorrere dall’ anno successivo trova applicazione il nuovo incentivo di cui alla L. n° 160/2019 (meno intenso, ma con un ambito di applicazione più esteso).

 

6.Rivalutazione terreni e partecipazioni
Viene prevista la possibilità (da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali) di rideterminare il costo d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate in mercati regolamentati alla data del 01/01/2020.

 

7.Rivalutazione dei beni d’impresa

Viene prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (esclusi gli immobili merce) e le partecipazioni da parte delle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.

 

8.Tassazione plusvalenza cessione immobili
L’aliquota dell’imposta sostitutiva, alternativa alla tassazione ordinaria, da applicare in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni (compresi terreni edificabili) viene aumentata dal 20 al 26%.

 

9.Unificazione Imu e Tasi
A decorrere dal 2020 viene soppressa l’imposta unica Comunale, fatta eccezione per la TARI, mentre IMU e TASI vengono unificate nella “nuova IMU” che ricalca, a livello sostanziale, la precedente disciplina dell’imposta.
-per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 si applica un’aliquota del 0,5% (che il comune può aumentare o diminuire dello 0,1%) ed una detrazione di € 200,00;
-l’aliquota base è pari allo 0,86%, ed i comuni potranno incrementarla fino al 1,06% o diminuirla fino ad azzerarla.

Viene confermata la deduzione dell’ IMU nella misura del 50% sugli immobili strumentali a favore di imprese e lavoratori autonomi per l’anno 2019.
Per il 2020-2021 l’ IMU sugli immobili strumentali è deducibile al 60%, mentre dal 2022 è integralmente deducibile ai fini del reddito d’impresa.

La dichiarazione della nuova IMU va presentata entro il 30/06 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
In caso di omessa presentazione trova applicazione una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di € 50,00, mentre in caso di infedele dichiarazione si applica una sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

 

10.Recupero edilizio e risparmio energetico
Anche per il 2020 è stata prevista la proroga delle detrazioni maggiorate sugli interventi di recupero edilizio ( 50% ) e risparmio energetico ( 50% e 65 % ).

 

11.Acquisto mobili
Allo stesso modo viene confermata, alle stesse condizioni degli anni precedenti, l’agevolazione sull’ acquisto di arredi ed elettrodomestici ( 50% ) relativamente alle spese effettuate fino al 31/12/2020.

 

12.Bonus verde
Si segnala inoltre la proroga del “bonus verde” ( 36% ) per tutto il 2020 nei medesimi limiti previsti per gli anni precedenti.

 

13.Sconto in fattura alternativo a detrazione
Viene introdotta una limitazione alla disciplina dello sconto in fattura alternativo alla detrazione spettante per i lavori di risparmio energetico ed antisismici.
Per effetto di quanto previsto dalla legge Finanziaria 2020, lo sconto in fattura potrà essere utilizzato solamente per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, e sono con riferimento agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000,00.

 

14.Bonus facciate
Tale disposizione trova applicazione a partire dal 01/01/2020.

Viene introdotta una nuova detrazione, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B di cui al DM 1444/368
La detrazione non prevede un massimale di spesa e viene ripartita in 10 quote annuali.

 

15.Credito d’imposta sicurezza immobili
Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili viene introdotto un credito d’imposta per le spese relative        all’ acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale e continuo.
Le disposizioni attuative dell’incentivo verranno rese note dal MEF.

 

16.Formazione 4.0
Con l’art. 1 commi da 210 a 217 della legge Finanziaria 2020, il Legislatore ha previsto la proroga del credito d’imposta per la formazione 4.0 alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020.

 

17.Super ammortamento

E’ stato abolito dal 1° Gennaio 2020 il super ammortamento. Viene sostituito da un nuovo credito d’ imposta pari al 6% della spesa, da utilizzare in compensazione in F24.

 

18.Credito d’imposta industria 4.0
In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, che varia dal 20% al 40%, alle imprese che dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020 (fino al 30/06/2021 a condizione sia accettato il relativo ordine e pagati acconti) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Il credito non può essere ceduto o trasferito, non è tassato ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

 

19.Cedolare secca
Con riferimento al regime della cedolare secca:
-viene confermata la riduzione dell’aliquota al 10% per le locazioni a canone concordato;
non viene prorogata, invece, la cedolare secca sugli immobili commerciali.

 

20.Pagamenti elettronici
Viene confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici.
Le disposizioni attuative di tale previsione sono rimesse ad in decreto MEF.

 

21.Reintroduzione ACE
Viene ripristinato l’incentivo ACE sugli investimenti in capitale e contestualmente abrogata l’agevolazione sugli utili reinvestiti, che prevedeva l’applicazione di un’aliquota agevolata del 15%.

 

22.Estromissione agevolata beni dell’ imprenditore

Con l’art. 1, c. 690, la legge Finanziaria 2020 ha previsto la proroga dell’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore. Grazie a tale istituto (in origine previsto dalla L. n° 208/2015), gli imprenditori potranno nuovamente estromettere dal regime d’impresa i beni strumentali applicando un’imposta sostitutiva dell’8% su eventuali plusvalenze. Il regime agevolato si applica alle esclusioni del patrimonio poste in essere dal 01/01 al 31/05/2020 con riferimento a beni posseduti dal 31/10/2019.

 

23.Sport bonus
Viene prorogato il credito d’imposta “sport bonus” all’ anno 2020.

Come noto, l’incentivo riconosce a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni in denaro.

 

24.Bonus bebe’
Viene riconosciuto un assegno per ogni figlio nato o adottato dal 01/01 al 31/12/2020 fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, l’importo dell’assegno varia a seconda del parametro ISEE di riferimento:

BONUS BEBE
Parametro ISEE Importo assegno
Pari o inferiore a € 7.000,00         € 1.920,00
Da € 7.001,00 a € 40.000,00       € 1.440,00
Da € 40.001,00                                €960,00
L’importo è aumentato del 20% nel caso di figlio successivo al primo.

 

25.Bonus asili nido
Viene riconosciuto, a regime, il bonus per gli asili nido, che consiste in un buono di € 1.500,00 a base annua e parametrato a 11 mensilità per il pagamento di rette dell’asilo nido pubblico o privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni.
A partire dal 2020 il bonus è incrementato di € 1.500,00 per i nuclei con valore ISEE pari o € 25.000,00 e di € 1.000,00 per i valori ISEE compresi tra € 25.001,00 e € 40.000,00.

 

26.Esenzione canone Rai
A decorrere dal 2020 viene riconosciuta un’esenzione dal canone Rai ai soggetti di età pari o superiore a 75 anni con reddito non superiore a € 8.000,00 e non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio.

 

27.Conservatori di musica
A decorrere dal 2021 viene riconosciuta una detrazione di importo non superiore a € 1.000,00, per le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000,00, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una P.A.

 

28.Bonus cultura 18enni
Viene confermato per il 2020 il bonus cultura a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni.

 

29.Sabatini – ter
Viene prevista la proroga per il periodo 2020-2025 degli incentivi Sabatini – ter , art. 2 del DL n° 69/2013, che consente l’erogazione a favore di PMI di un contributo a copertura degli interessi relativi ai finanziamenti stipulati per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

 

30.Rinnovo parco veicolare
Viene previsto per il 2020 un contributo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale, finalizzato ad accrescere la sicurezza del trasporto e ridurre gli effetti climalteranti.

 

31.Sgravio contributivo assunzioni
Con legge Finanziaria 2020, il Legislatore è nuovamente intervenuto in materia di incentivi sulle assunzioni prorogando ed accorpando gli incentivi ad oggi previsti dal nostro ordinamento.
Con l’art. 1, c. 10, in particolare il Legislatore ha previsto:

– la proroga al 2020 del periodo entro cui viene concessa la possibilità di applicare lo sgravio di cui alla L. n° 205/2017 ai lavoratori under 35 (in precedenza 2018);

-l’abrogazione e l’accorpamento dell’incentivo previsto dall’ art. 3 del DL 87/2018, del tutto speculare a quello previsto dalla L. n° 205/2017.

 

32.Detrazioni
Con riferimento alle detrazioni, viene prevista la rimodulazione delle detrazioni in base al reddito del contribuente.

Nel dettaglio, viene prevista la possibilità di fruire per intero della detrazione per i contribuenti con reddito non superiore a          € 120.000,00, mentre la detrazione viene proporzionalmente ridotta per i redditi superiori a € 120.000,00 fino a                   € 240.000,00.
La riduzione non si applica alle spese sanitarie, alla detrazione collegata all’ acquisto dell’abitazione principale ed a quelle collegate ai prestiti agrari.

Con riferimento alle spese veterinarie, viene innalzato il limite massimo di spesa da € 387,34 a e 500,00.

Con riferimento alla tracciabilità dei pagamenti, viene previsto che la detrazione IRPEF del 19% sugli oneri di cui all’ art. 15 TUIR viene riconosciuta nel caso in cui la spesa sia sostenuta mediante strumenti tracciabili.

Di conseguenza tutte le spese che danno luogo a tale detrazione non potranno più essere pagate in contanti, ma solo con mezzi tracciabili: bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora in essere, ma il contribuente perderà il diritto alla detrazione.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

                                                                                                   Mariachiara Scoppa