Premessa
Il Legislatore, con la Legge n. 178 del 30.12.2020 (legge di bilancio 2021), in vigore dall’ 1.1.2021 ha introdotto alcune novità in materia fiscale. Di seguito si riepilogano le principali contenute nella suddetta legge.
Sostegno alla liquidità delle imprese Si segnalano i seguenti interventi: – i finanziamenti fino a € 30.000,00, garantiti dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una durata di 15 anni ( in luogo dei 10 anni prima previsti ); – l’ intervento straordinario in garanzia Sace viene prorogato fino al 30.06.2021; – vengono prorogate dal 31.01.2021 al 30.06.2021 le moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese ( interessano anche i mutui e altri finanziamenti rateali ).
Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’ art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Detrazione c.d. “bonus mobili” – Proroga
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’ 1.1.2020.
Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Superbonus del 110% – Proroga ed altre novità
Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:
la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti);
la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’ anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’ edificio unifamiliare.
l’ inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
l ’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;
l’ obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Detrazione “bonus facciate” – Proroga
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.
Detrazione “bonus verde” – Proroga
È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.
Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati – Messa a regime
L’ ulteriore detrazione IRPEF, prevista dal DL 3/2020, a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi. L’ ulteriore detrazione:
spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
decresce all’ aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
deve essere rapportata al periodo di lavoro.
L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:
verificandone le condizioni di spettanza;
ripartendola fra le retribuzioni erogate.
I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.
Spese veterinarie – Aumento del limite di spesa
Dall’ 1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.
Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa ai seguenti immobili:
agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta. Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’ Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):
per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
nella misura del 20% del costo;
nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta:
è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione – Proroga
Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):
in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
nel limite massimo di 4 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
in tre quote annuali di pari importo;
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Credito d’imposta per la formazione 4.0 – Proroga
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Proroga
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Possono beneficiare dell’agevolazione:
le persone fisiche;
i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
gli enti non commerciali.
Il credito spetta per le spese:
sostenute dall’ 1.1.2021 al 31.12.2022;
per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’ attività commerciale o istituzionale.
Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti
La legge di bilancio 2021:
introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:
l’imposta sull’ acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”);
conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali
Bonus TV
Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’ art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’ acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
Kit digitalizzazione
Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate condizioni legate all’ ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore.
Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Bonus idrico
Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Voucher per occhiali da vista
Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive
Imposta di registro per acquisto di terreni
Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021, non sia dovuta l’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in presenza delle condizioni per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (restano dovute l’imposta ipotecaria di 200,00 euro e l’imposta catastale dell’1%).
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi
Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”.
Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’ offerta e alla promozione dei servizi all’ utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – Estensione al 30.4.2021
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:
limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio fino al 30.4.2021.
Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione
È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.
Il contributo:
è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);
è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.
Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Contributo per acquisto e rottamazione moto – Rifinanziamento
Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’ acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.
Buono mobilità/monopattini – Rifinanziamento
Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.
In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi.
Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale
Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.
Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.
Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.
Modifiche all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”).
Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”)
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).
Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto
Le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.
La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente.
Termini di registrazione delle fatture attive
Per i soggetti passivi IVA, che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).
Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro
È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”). A decorrere dalle operazioni effettuate dall’ 1.1.2022:
la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche;
i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B
Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’ invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).
Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
Utilizzo dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA
Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’ esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.
Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.
Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica
Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.
Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi
Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’ art. 2 del DLgs. 127/2015.
Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.
Viene differita di 6 mesi, dall’ 1.1.2021 all’ 1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).
Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi. In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’ imposta relativa all’ importo non memorizzato o non trasmesso.
In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico. La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.
Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’ obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.
“Canone unico” – Soggetti passivi
Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che sostituisce:
la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.
I soggetti obbligati al pagamento del “canone unico” sono:
il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione;
i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.
Mariachiara Scoppa