Premessa
L’art. 40 del DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. DL “Lavoro”), contiene una disposizione, denominata “Misure fiscali per il welfare aziendale”, che innalza per il solo 2023 la soglia di non imponibilità fiscale ( in attesa di chiarimenti per l’ imponibilità contributiva ) dei fringe benefit a 3.000,00 euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
Tassazione dei fringe benefit
A norma dell’art. 51 co. 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività“).
I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Il co. 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.
Tale soglia di non imponibilità era stata raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021; per il 2022 era stata innalzata dapprima a 600,00 euro e poi a 3.000,00 euro, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Innalzamento della soglia dei fringe benefit per il 2023
Per il 2023, quindi, la disciplina dettata dall’art. 51 co. 3 del TUIR viene modificata per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico come segue:
• tra i fringe benefit ( buona spesa, buoni carburante, ecc. ) concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
• il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, viene innalzato da 258,23 euro a 3.000,00 euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
Condizione dei figli fiscalmente a carico
La norma dispone che il suddetto incremento a 3.000,00 euro spetta ai lavoratori dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12 co. 2 del TUIR.
In base a tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico:
• se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000,00 euro;
• se superano i 24 anni e se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
Dichiarazione al datore di lavoro
L’applicazione della soglia di 3.000,00 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico non è automatica. Il lavoratore dipendente, per poter fruire di tale esenzione, dovrà fornire al datore di lavoro un’ autodichiarazione indicando i codici fiscali dei figli fiscalmente a carico.
Lavoratori dipendenti senza figli a carico
Il co. 2 dell’art. 40 del DL 48/2023 dispone inoltre che, resta ferma l’applicazione per i lavoratori dipendenti senza figli a carico l’ordinaria soglia di 258,23 euro, senza possibilità di includere le somme relative alle utenze domestiche.
Superamento della soglia
Ricordiamo che, in entrambi i casi (dipendenti con o senza figli a carico), il superamento della specifica soglia comporterebbe la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.
A cura di Mariachiara Scoppa – Consulente del Lavoro