La legge di bilancio 2023 ( art. 1 c. 153-159 L. 197/2022 ) ha previsto la “definizione agevolata” degli avvisi bonari, riferiti alle comunicazioni di irregolarità emesse in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’ Irap ,dell’Iva, dei sostituti d’imposta e del modello 770 e ha previsto il pagamento rateale degli avvisi in 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall’ importo dell’ avviso bonario.
La definizione agevolata: prevede la riduzione delle sanzioni dal 10% al 3% per le somme dovute negli avvisi bonari, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Le comunicazioni di irregolarità si riferiscono esclusivamente alle liquidazioni automatizzate di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972. Sono escluse le comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali di cui all’ art. 53 ter del DPR 600/1973.
La definizione agevolata degli avvisi bonari riguarda:
In caso di decadenza per mancato pagamento di una rata, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie norme in materia di sanzioni e riscossione.
Oltre alla riduzione delle sanzioni per gli avvisi bonari, la Legge di Bilancio ha previsto quale unica modalità di rateazione quella fino a 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall’ importo dell’ avviso bonario, sia per avvisi di irregolarità in seguito a controlli automatizzati ( art. 36 bis e 54 bis ) sia per i controlli cosiddetti formali ( art. 36 ter ). Viene eliminato il riferimento alle 8 rate trimestrali fino a € 5.000,00.
A cura di Mariachiara Scoppa -Consulente del Lavoro