Lavoro domestico: esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

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Lavoro domestico: esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Tre le varie novità del DL 19/2024 che interessano il mondo del lavoro domestico, rientra l’incentivo, di natura contributiva, previsto in caso di assunzione di lavoratori domestici in situazioni particolari.
L’obiettivo è quello sia di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti, sia di favorire la regolarizzazione del lavoro da parte del datore di lavoro.
Viene riconoscono ai datori di lavoro domestico un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani.
L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e può essere fruito nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale. Tale esonero non incide sulla futura pensione dei lavoratori, in quanto resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’incentivo decorrerà dalla data che sarà comunicata dall’INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento.
Condizione necessaria ai fini dell’accesso all’esonero è che la persona anziana da assistere deve avere un’età anagrafica di almeno 80 anni e deve essere altresì titolare dell’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1, primo comma, della L. 18/80 (indennità prevista in favore di soggetti totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche per i quali è stato accertato l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitano di un’assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita).
Ulteriore requisito riguarda l’ISEE del datore di lavoro destinatario della prestazione. Quest’ultimo deve essere in possesso di un ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ex art. 6 del DPR 159/2013, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.
L’incentivo non può essere fruito nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi.
L’incentivo non spetta altresì in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia a oggetto lo svolgimento di mansioni di assistenza per invalidità civile, di guerra, ecc.
Si è in attesa della circolare Inps per l’ applicazione dell’ esonero contributivo di cui sopra.

A cura di Mariachiara Scoppa