LE ATTIVITA’ SOSPESE E APERTE NELLA FASE 2

DECRETO LIQUIDITA’ – DL 23/2020
22 Aprile 2020
Cambio PIN INPS dal 1° Ottobre 2020
23 Settembre 2020

LE ATTIVITA’ SOSPESE E APERTE NELLA FASE 2

Le attività sospese nella fase 2 dell’emergenza sanitaria
(DPCM 26 Aprile 2020, pubblicato in GU n° 108 del 27 Aprile 2020)

Con il DPCM del 26.04.2020 (GU n. 108 del 27.04.2020) sono state fornite le disposizioni  per la gestione della seconda fase dell’emergenza sanitaria COVID – 19, le quali si applicano dal 04 Maggio al 17 Maggio.

In linea generale, il decreto mantiene la sospensione di alcune attività considerate di carattere non essenziale o ad elevato rischio di contagio, e regolamenta le modalità di erogazione dei servizi per gli operatori che possono esercitare.

Di seguito illustriamo le principali disposizioni e le deroghe alle sospensioni contenute nel DPCM del 06.04.2020.

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Segnaliamo da subito che gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, l’ingresso dilazionato nei locali ed il divieto di sostare più del tempo necessario all’ acquisto dei beni. Viene raccomandato inoltre il rispetto delle seguenti condizioni:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte giorno ed
in funzione dell’orario di apertura;
3. Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria;
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In
particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e
sistemi di pagamento;
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili
fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto
di alimenti e bevande;
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre
a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in                        funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

                       PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, CENTRI BENESSERE E CULTURALI

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Il provvedimento prevede una deroga a tale previsione solo con riferimento agli stabilimenti termali che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nella seguente tabella (allegati 1 – 2 – 3).

Le seguenti attività sono autorizzate sia nell’ ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia
nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività
dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

 1 Ipermercati
2 Supermercati
3 Discount di alimentari
4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
6 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le                                        telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
7 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco:                           47.2)
8 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
9 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi                                      specializzati (codice ateco: 47.4)
10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
11 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
12 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

13 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
14 Farmacie
15 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
16 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
17 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
18 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
19 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
20 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
21 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
22 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
23 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
24 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
25 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
26 Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
27 Commercio al dettaglio di libri
28 Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
29 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Servizi di ristorazione

Sono sospese, in generale, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Viene prevista in ogni caso un’importante deroga alla sospensione con riferimento:
1. alla ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico
sanitarie per l’attività di confezionamento e trasporto;
2. alla ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti
all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Servizi di somministrazione cibi e bevande

Sono sospesi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante. Fanno eccezione:
1.  gli esercizi situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da
asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
2. gli esercizi siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto                   della distanza interpersonale di almeno un metro.

Servizi alla persona

Sono sospese tutte le attività inerenti i servizi alla persona, come barbieri, parrucchieri, estetisti, fatta eccezione per le attività indicate in tabella:
1 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
2 Attività delle lavanderie industriali
3 Altre lavanderie, tintorie
4 Servizi di pompe funebri e attività connesse

Attività garantite

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

ATTIVITA’ SCOLASTICA

Restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonchè i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali  e da soggetti privati. Viene consentita la possibilità di effettuare attività di formazione a distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale.                                      I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

TRASPORTO PUBBLICO

Il Presidente della Regione Fontana dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque,
essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Con riferimento alle attività professionali non viene introdotta alcuna sospensione,
ma vengono previste alcune raccomandazioni con riferimento alle modalità di svolgimento dell’attività. In particolare, viene richiesto quanto segue:
1. incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri                            strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
2. assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, qualora non sia possibile                                 rispettare le  distanze di sicurezza interpersonale, adozione di strumenti di protezione                                   individuale;
3. adozione del lavoro agile nella maggiore misura possibile per tutte le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
4. sanificazione dei luoghi di lavoro.

ATTIVITA’ INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Con riferimento alle attività industriali e commerciali, il DPCM dispone la sospensione di tutte le attività, con una lunga serie di eccezioni (vedi tabella sottostante). Le
attività produttive sospese, in ogni caso, possono proseguire se sono organizzate tramite modalità a distanza o tramite lavoro agile.
Sono in ogni caso consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i servizi essenziali di cui alla legge n. 146/90 (fatta eccezione per musei e istituti e luoghi di cultura).
Il decreto specifica che è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261 (operatori postali), assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti dei protocolli di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19: 

allegato 4: misure igienico sanitarie;

allegato 5: misure per gli esercizi commerciali;

allegato 6: Procedure per il contenimento e il contrasto del contagio virus nei luoghi di lavoro;

allegato 7: protocollo per i cantieri;

allegato 8: protocollo nel settore del trasporto e della logistica;

allegato 9: protocollo nel settore del trasporto pubblico.

Attenzione! La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Anche le imprese già operative in data antecedente al 04.05.2020 devono adottare tali protocolli.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Elenco delle attività industriali e commerciali non sospese dal 04/05/2020:

                        01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI                                          CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI

08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE

10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN
PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I
MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON
METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER
USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI              MATERIALI
39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E                         MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
55 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITÀ EDITORIALI
59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI        VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI                 SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI
69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI                     TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE        IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE                       DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione necessaria. Cordiali saluti.                                                                                                                                        Mariachiara Scoppa