Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DLgs. 30.12.2023 n. 216, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, di cui alla L. 111/2023, è stato attuato il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito. Con la presente News analizziamo le novità apportate in materia di IRPEF e di relative addizionali regionali e comunali, applicabili per il solo periodo d’imposta 2024, l’abolizione dell’ACE e la modifica del trattamento integrativo.
Revisione della disciplina dell’Irpef: Il decreto in rassegna prevede, per il solo anno 2024, nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, per il calcolo dell’imposta lorda, in sostituzione di quelli in essere e precisamente:
fino a 28mila euro: 23%;
oltre 28mila euro e fino a 50mila euro: 35%;
oltre 50mila euro: 43%.
In pratica, rispetto alle aliquote e agli scaglioni di reddito previsti dall’ art. 11 co. 1 del TUIR fino al periodo d’imposta 2023, vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo, applicando un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro. L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000,00 euro, ma non a 28.000,00 euro.
Aumento della detrazione fiscale: Sempre solo per il 2024, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955 euro.
Trattamento integrativo: Il decreto dispone che, la somma a titolo di trattamento integrativo di 1.200 euro, erogato in busta paga, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro, qualora l’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
No tax area: Viene equiparata l’area di esenzione fiscale dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati a quella prevista per i soggetti titolari di redditi di pensione fino a 8.500,00 euro di reddito complessivo.
Acconti dovuti ai fini dell’ irpef e relative addizionali: nella determinazione degli acconti IRPEF per i periodi d’imposta 2024 e 2025, l’ imposta del periodo precedente viene assunta senza tener conto delle nuove previsioni.
Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali: Il decreto dispone che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, superiore a 50.000,00 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, per il 2024, in relazione ad una serie di oneri, è diminuito di un importo pari a 260 euro, in relazione:
agli oneri la cui detraibilità in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4 quinto periodo del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.
Si osservi che la riduzione di 260,00 euro dell’ammontare delle detrazioni per oneri si aggiunge alla precedente parametrazione delle detrazioni all’ammontare del reddito complessivo del contribuente, qualora tale reddito sia superiore a 120.000,00 euro e fino a 240.000,00 euro.
Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’Irpef alla nuova disciplina dell’Irpef: Il Decreto prevede, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale e comunale all’ Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di tale imposta, che:
il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024;
Se, entro il 15.4.2024, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali IRPEF, per il solo periodo d’imposta 2024 si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti per il 2023.
Abrogazione dell’ACE: Viene disposta l’abrogazione dell’ACE (aiuto alla crescita economica, di cui all’art. 1 del DL 201/2011), e dunque l’agevolazione non trova più applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 ossia:
periodo d’imposta 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
periodo d’imposta 2024/2025 (ad esempio, il periodo 1.7.2024-30.6.2025), per gli esercizi “a cavallo”.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento di Interesse.
Il Consulente del Lavoro – Mariachiara Scoppa