Le principali novità in materia di indennità e ammortizzatori sociali del DL 14.8.2020 n° 104
(“Decreto Agosto”)
Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), in vigore dal 15/08/2020, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Nel prosieguo della presente informativa verranno analizzate le principali novità di lavoro contenute nel DL 104/2020 in materia di indennità e ammortizzatori sociali:
Art. 1 – Misure in materia di integrazioni salariali
Il DL 104/2020 apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni con causale COVID-19.
I datori di lavoro che, nell’ anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’ emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere i trattamenti di CIG per complessive 18 settimane, suddivise in due tranches da 9, da collocare nel periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.
La prima tranche di 9 settimane non richiede contribuzioni specifiche da parte dei datori di lavoro e le settimane, richieste e autorizzate in forza del DL 18/2020, ma collocate nel periodo successivo al 12.7.2020, concorrono a formare il plafond delle prime 9 settimane del periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.
La seconda tranche di 9 settimane, invece, comporta l’applicazione di una contribuzione specifica, fatta eccezione per quei datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del primo semestre 2019 oppure hanno avviato l’attività di impresa successivamente all’1.1.2019.
Tale contribuzione è determinata nella misura del:
L’entità dell’eventuale calo di fatturato deve essere autocertificata dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In caso di mancata autocertificazione, trova automaticamente applicazione il contributo addizionale nella misura del 18%.
Art. 3 – Esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cig Covid-19
Viene riconosciuto, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di CIG, ma che ne hanno già fruito nei mesi di Maggio e Giugno 2020, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico:
-per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020;
-nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di Maggio e Giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro che fruiscono dell’esonero in esame sono soggetti ai divieti in materia di licenziamento per motivi economici, di cui all’art. 14 del DL 104/2020.
L’eventuale violazione dei predetti divieti determina la revoca retroattiva dell’esonero contributivo concesso e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale COVID-19.
Il beneficio del presente articolo è sottoposto all’ autorizzazione della Comunità Europea.
Art. 6 – Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato
Il legislatore ha introdotto un esonero contributivo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con Durc regolare.
Ai datori di lavoro che assumono, successivamente al 15.8.2020 e fino al 31.12.2020, lavoratori con un contratto subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’ assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL, nel limite massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Sono esclusi dall’ agevolazione:
-i datori del settore agricolo;
-i contratti di apprendistato;
-i contratti di lavoro domestico;
–i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’ assunzione presso lo stesso datore di lavoro.
Art. 7 – Esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
Il legislatore riconosce l’esonero contributivo, di cui al suddetto art. 6 del DL104/2020, (con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati) anche per le assunzioni effettuate nel settore turistico e degli stabilimenti termali.
Fino al 31.12.2020, è previsto un esonero totale dei contributi dovuti dai datori di lavoro (esclusi i premi INAIL) in caso di assunzione a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, fino ad un massimo di 3 mesi.
Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’efficacia del beneficio è subordinata all’ autorizzazione della Commissione europea.
Art. 8 – Proroghe e rinnovi dei contratti a termine
L’art. 8 del DL 104/2020, modificando l’art. 93 del DL 34/2020, ha disposto che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sempre in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, possono essere rinnovati o prorogati, anche in assenza delle causali, di cui all’art. 19 co. 1 di tale DLgs., fino alla data del 31.12.2020 alle seguenti condizioni:
–il rinnovo o la proroga sono possibili per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;
-ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.
L’art. 8 del DL 104/2020 ha inoltre abrogato il co. 1-bis dell’art. 93 del DL 34/2020, che disponeva la proroga automatica, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei contratti:
-di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015;
-di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
Art. 14 – Divieto di licenziamento
Il legislatore ha confermato il divieto di licenziamento per motivi economici, originariamente introdotto dall’ art. 46 del DL 18/2020, collegando la relativa scadenza alla proroga degli ammortizzatori sociali disposta con il suddetto DL 104/2020.
Il divieto viene quindi limitato ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito:
-dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, di cui all’art. 1 del DL 104/2020;
-dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, di cui all’art. 3 del DL 104/2020.
Per tali soggetti resta precluso:
-l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’ appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto);
–il recesso per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.
L’art. 14 del DL 104/2020 ripropone la previsione per cui i datori di lavoro possono revocare la risoluzione del rapporto anche oltre il termine di 15 giorni dall’ impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 18 co. 10 della L. 300/70, facendo contestuale richiesta per fruire di uno degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 fin dalla data dell’originario licenziamento, estendendone l’applicazione a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati nel corso del 2020.
Eccezioni:
Le suddette preclusioni e sospensioni in materia di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di:
–licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, qualora non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
-accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI);
-licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (qualora l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, potranno essere licenziati i lavoratori impiegati nei settori non compresi nello stesso).
Mariachiara Scoppa