Legge di Bilancio 2023 – novità in materia lavoro

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Legge di Bilancio 2023 – novità in materia lavoro

Con legge n. 197 del 29.12.2022, meglio nota come “Legge di Bilancio 2023” sono state introdotte nel nostro ordinamento numerose novità anche in materia di lavoro

Di seguito illustriamo le principali novità.

Sgravi assunzioni under 36: viene previsto uno sgravio del 100% dei contributi, nel limite di 8.000 euro, a favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dai datori di lavoro nel periodo dal 01.01 al 31.12.2023 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto i 36 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Incentivo per assunzione di donne svantaggiate: l’incentivo a favore delle donne svantaggiate previsto dalla legge n. 178/2020 trova applicazione anche con riferimento alle assunzioni effettuate nel corso del 2023.

Ci si riferisce, in particolare, alle assunzioni di donne:

  1. con almeno 50 anni di età e disoccupate da almeno 12 mesi;
  2. di qualsiasi età se prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che: i) risiedono in regioni ammesse ai Fondi strutturali UE; ii) sono impiegate in settori ad alta disparità occupazionale;
  3. di qualsiasi età se prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato.

Lavoro agile: fino al 31.03.2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione nella modalità di lavoro agile a tutti i lavoratori pubblici e privati “fragili”, anche ed eventualmente adibendo gli stessi a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento senza decurtazione della retribuzione.

Esonero contributivo percettori RDC: viene previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite di 8.000 euro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dal 01.01 al 31.12.2023 di soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Il beneficio ha una durata massima di 12 mensilità nel periodo compreso tra l’01.01 ed il 31.12.2023.

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Riforma RDC: in previsione dell’abrogazione dell’istituto dal 01.01.2024 viene prevista:

  1. la riduzione da 18 a 7 delle mensilità erogabili fatta eccezione nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o soggetti con almeno 69 anni di età;
  2. l’obbligo di partecipare ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’ inclusione sociale, di durata almeno pari a 6 mesi, pena decadenza;
  3. l’obbligo per i beneficiari da 18 a 29 anni di frequentare e iscriversi a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello;
  4. la componente RDC pari all’ ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione venga erogata direttamente al locatore dell’immobile che risulta dal contratto di locazione;
  5. il maggior reddito di lavoro percepito (nel limite massimo consentito) non concorre alla determinazione del beneficio economico;
  6. i comuni devono impiegare tutti i percettori di RDC residenti nell’ambito dei progetti utili alla collettività;
  7. la decadenza della misura in caso di prima mancata accettazione della prima offerta di lavoro.

Prestazioni occasionali: Si segnala, in materia di prestazioni occasionali:

  1. l’ innalzamento della soglia da 5.000 a 10.000 euro del limite economico massimo posto in capo agli utilizzatori;
  2. un ampliamento del limite relativo alla forza lavoro, per effetto del quale potranno accedere al contratto gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori (in precedenza 5);
  3. il divieto generale di ricorso all’ isituto per il settore agricolo, in previsione dell’introduzione di una disciplina ad hoc.

Quota 103: viene introdotto per il solo 2023 un accesso pensionistico anticipato per coloro che possiedono congiuntamente un’età anagrafica di almeno 62 anni e 41 anni di contrirbuti.
I requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il diritto può essere esercitato successivamente.

I soggetti che possiedono i requisiti descritti hanno diritto al trattamento a decorrere dal 01.04.2023 ovvero dal 01.08.2023 se dipendenti pubblici.

Su specifica opzione, coloro che pur rientrando nei requisiti sopra descritti non intendono collocarsi in pensionamento, possono fruire della quota contributi a carico del lavoratore direttamente nella retribuzione.

Esonero IAP e coltivatori diretti: viene esteso anche per l’anno 2023 l’esonero contributivo previsto in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Tale beneficio, come noto, consiste nell’ esonero del 100% dei contributi per un periodo massimo di 24 mesi dal versamento della contribuzione della quota per IVS e del contributo addizionale previsto dall’ art. 17 della legge n.160/75.

Opzione donna: viene prorogato l’accesso all’ anticipo pensionistico “opzione donna” nel caso in cui le interessate siano in possesso al 31.12.2022 di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2.

L’opzione può essere esercitata in caso di assistenza da almeno 6 mesi a coniuge o parente di primo grado convivente con handicap, ovvero un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto 70 anni ovvero siano affetti da patologie, siano deceduti o mancanti.

Potranno accedere all’ anticipo coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata non inferiore al 74%.

L’opzione può essere inoltre esercitata da parte di donne lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Congedo parentale: viene prevista la possibilità per le lavoratrici e per i lavoratori di fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale indennizzato all’ 80% a condizione che venga fruito entro il sesto anno di vita del bambino.

A cura di Mariachiara Scoppa