Legge di Bilancio 2024 – novità fiscali

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Legge di Bilancio 2024 – novità fiscali

Premessa
Con legge n. 213 del 30.12.2023, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2024, il legislatore ha apportato numerose modifiche alle disposizioni in materia fiscale.

Di seguito illustriamo le principali disposizioni in materia fiscale:

Tasso di interesse legale: dall’ 01.01.2024 il tasso di interesse legale è passato dal 5% al 2,5%. tale variazione ha effetto, in particolare, ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso e in caso di versamento tardivo delle imposte.

Nuovi scaglioni irpef: per il solo anno 2024 sono diminuite da 5 a 3 e precisamente e sono state previste le seguenti aliquote Irpef per scaglioni di reddito:

fino a euro 28.000 il 23% oltre euro 28.000 e fino a euro 50.000 il 35% oltre euro 50.000 il 43%

Aumento ritenute bonifici su interventi edilizi e riqualificazione energetica: A decorrere dall’ 1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’ 8% all’ 11%.

La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.

La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’ art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’ art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’ art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’ art. 119-ter del DL 34/2020.

Dichiarazione variazione stato beni con interventi al 110%: A seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell’ unità immobiliare, oggetti dei lavori, è richiesta la presentazione della ” Dichiarazione di variazione dello stato dei beni “, la cui finalità è quella di consentire l’ aggiornamento dei dati catastali con la nuova situazione di fatto. In particolare, l’Agenzia delle Entrate, verificherà l’ assolvimento di tale nuovo adempimento, attraverso l’ ausilio dell’ Intelligenza artificiale, sulla base di specifiche liste. Nel caso in cui la dichiarazione di variazione non risulti presentata, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente un’ apposita comunicazione di ” compliance “.

Divieto di compensazione con iscrizioni a ruolo superiori a euro 100.000: A decorrere dal 01.07.2024 si prevede un divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.

Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).

Estensione compensazione tramite canali Entratel: Viene esteso dal 01.07.2024 l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.


Compensazione F24 con crediti INPS e INAIL: Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.

  • Per i crediti INPS: la compensazione può essere effettuata dai datori di lavoro:
  1. a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
  2. dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

Dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

  • Per i crediti INAIL: la compensazione dei crediti può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

IVIE e IVAFE: Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’ IVIE passa dal precedente 0,76% all’ 1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

L’incremento delle aliquote si applica a partire dall’ 1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.

L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’ estero e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l’ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli “prodotti finanziari”.

Partite IVA fittizie: L’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ ufficio al soggetto passivo, che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.

Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.

Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).

Locazioni brevi al 26%: Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, al 26% con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.

Locazioni brevi e nuovo adempimento: sono stati previsti nuovi adempimenti per i proprietari di immobili locati con affitti brevi, quali: Segnalazione certificata di inizio attività ( SCIA ) presso lo sportello Suap; dotazione negli immobili di dispositivi per la rilevazione del gas ed estintori portatili a norma di legge. Inoltre è previsto l’ obbligo di esposizione di un nuovo Codice Identificativo Nazionale ( CIN ), assegnato dal Ministero del Turismo. Sono inoltre previste sanzioni per la mancata comunicazione al Suap, mancato adeguamento in materia di sicurezza e mancata esposizione del Cin.

Plusvalenze su cessione fabbricati dopo interventi Superbonus 110%: A decorrere dal 01.01.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus che si sono conclusi da non più di 10 anni all’ atto della cessione.

Sono esplicitamente esclusi gli immobili acquisiti per successione o che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’ art. 1 co. 496 della L. 266/2005.

Rivalutazione magazzino: Viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino al 30.09.2023 adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

Possono aderire alla procedura gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.

In caso di iscrizione di esistenze iniziali il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’ intero valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023.

Proroga delibera IMU ed eventuali differenze di imposta da pagare: Viene disposta la proroga, per il 2023, dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale:

  1. sono da considerare tempestive le delibere per l’anno 2023 inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (invece del termine ordinario del 14.10.2023);
  2. le predette delibere devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024 (invece del termine ordinario del 28.10.2023).

Diritti reali immobiliari: La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 9 co. 5 del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente.

Inoltre, si introduce nell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”.

Fondo prima casa: Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Si ricorda che l’agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:

  1. giovani coppie;
  2. nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  3. conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.

Estensione fondo prima casa: Per l’anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono:

  1. tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (soglia massima garanzia 80%);
  2. quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui (soglia massima garanzia 85%);
  3. cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (soglia massima garanzia 90%).

Rivalutazione terreni e partecipazioni: Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

Fatture elettroniche consumatori finali: E’ stato previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali saranno rese disponibili a quest’ultimi automaticamente nella propria area riservata del sito dell’ Agenzia delle Entrate ( non è più richiesta l’ adesione all’ apposita conveznione ).

Fringe benefit – welfare aziendale: La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro, ed a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Imposta sostitutiva premi di produttività: è confermata per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’ imposta sostitutiva applicabile,, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione nel limite di euro 3.000, per i titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito non superiore a euro 80.000 e con accordi aziendali di 2° livello.

Canone RAI: Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato, per l’anno 2024.

Sgravio IVA tax free shopping: Dal 01.01.2024 viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).

Bonus asili nido: Viene aumentato l’importo del bonus asili nido per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”).

L’importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall’ art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a 1.500 euro e successivamente dall’art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall’ anno 2020 lo ha elevato a un massimo di:
o 3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro;
o 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro,
comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il bonus resta fisso a 1.500 euro).

La legge di Bilancio in esame aumenta a 2.100 euro l’importo di tale incremento con riferimento ai nati dall’ 1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, con la conseguenza che, dal 2024, l’importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro.

Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di interesse.

Mariachiara Scoppa