Legge di Bilancio 2024 – novità in materia di lavoro e previdenza

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Legge di Bilancio 2024 – novità in materia di lavoro e previdenza


Con legge n. 213 del 30.12.2023, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2024, il legislatore ha apportato numerose modifiche alle disposizioni in materia lavoro, di sostegno alle imprese e di previdenza.

Di seguito illustriamo le principali disposizioni in materia di lavoro:

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti: L’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall’ 1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:

  1. 6%, a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  2. 7%, a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L’esonero per il 2024 non ha effetti sui ratei di tredicesima e quattordicesima.

Fringe benefit – welfare aziendale: La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro, ed a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Congedo parentale: Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità più elevata, pari all’ 80% della retribuzione nel limite massimo di un mese ed al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all’ 80%.

La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

Decontribuzione per le lavoratrici con almeno due o più figli: Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull’ aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile (resta fermo l’esonero della quota IVS del 6% o del 7%).

  • Per i periodi di paga dall’ 1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
  • Per il medesimo periodo, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Detassazione del lavoro notturno e festivo nei settori turistico, ricettivo ed alberghiero: Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 della L. 287/91), e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali), un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori dei suddetti settori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2023 dal sostituto d’imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione) su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2023).

Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall’ 1.1.2024 al 30.6.2024.

Estensione compensazione tramite canali Entratel dei mod. F24: Viene esteso dal 01.07.2024 l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. In particolare:

  1. l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL;
  2. viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la pre¬sentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Compensazione F24 crediti INPS e INAIL: Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.

Per i crediti INPS, la compensazione può essere effettuata dai datori di lavoro:

  1. a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
  2. dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

Dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Con riferimento ai crediti INAIL la compensazione dei crediti può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Divieto compensazione: A decorrere dal 01.07.2024 si prevede un divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.

Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).

Agevolazione per l’ assunzione di Donne che percepiscono il reddito di libertà: È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’ INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà.

L’esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne vittime di violenza, disoccupate e beneficiarie del reddito di libertà.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell’assunzione), le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con un prolungamento della durata dell’esonero fino al 18° mese dalla data dell’assunzione) e le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell’assunzione).

Detassazione dei premi di risultato L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n.208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024.

Proroga dei permessi di soggiorno dei cittadini Ucraini: E’ stata disposta la proroga, fino al 31.12.2024, dei permessi di soggiorno ( in scadenza al 31.12.2023 ), rilasciati ai cittadini beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’ Ucraina.

Viene disposto che i predetti permessi di soggiorno: – possano essere convertiti, a richiesta dell’ interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’ attività effettivamente svolta; -perdano efficacia e siano revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’ adozione da parte dell’ UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Fondo unico per l’ inclusione delle persone con disabilità: E’ istituito dal 01.01.2024 il Fondo Unico per l’ inclusione delle persone con disabilità. Il fine è quello di assicurare un’efficiente programmazione delle politiche di inclusione sociale, l’ accessibilità ed il sostegno a favore delle persone con disabilità.

Di seguito illustriamo le principali disposizioni in materia di sostegno ai lavoratori ed alle imprese in difficoltà con utilizzo degli ammortizzatori sociali:

Sostegno al reddito lavoratori di aziende confiscate: Viene prorogato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio.

CIGS imprese in crisi: Viene prorogata per il 2024 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109.

CIGS aree di crisi industriale complessa: Viene disposto lo stanziamento per il 2024 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale: Vengono incrementate a 100 milioni di euro le risorse destinate a finanziare la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’art. 22-bis del DLgs. 148/2015.

CIS imprese di interesse strategico: Viene riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2024, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

Di seguito illustriamo le principali disposizioni in materia di previdenza:

Riscatto contributivo: In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l’1.1.2024 non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

Tale possibilità viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l’anno del primo contributo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditati.

Il versamento dell’onere per il riscatto in commento potrà essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione, ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell’ assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

Trattamenti vecchiaia anticipata: Modificando l’art. 24 co. 7 del DL 6.12.2011 n. 201, viene ridotta la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia, tenuto conto di determinate condizioni.

Flessibilità in uscita: Per l’anno 2024 si modifica in senso restrittivo l’uscita anticipata dal lavoro.

L’Ape sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, introdotto, è un’indennità erogata dall’ INPS che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni. Con riferimento a tale istituto, la disposizione in esame dispone la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024 e l’incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi.
Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Con riferimento all’ anticipo pensionistico “Opzione donna” ex art. 16 del DL 4/2019, viene elevato il requisito dell’età anagrafica da 60 a 61 anni.

Si consente così l’accesso anticipato al trattamento pensionistico in parola, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici in possesso di determinati requisiti (caregiver, invalide civili in misura pari o superiore al 74%, licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale ai sensi dell’art. 1 co. 852 della L. 296/2006), che abbiano maturato entro il 31.12.2023 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni.

Si proroga al 2024, con alcune modifiche, il possibile accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile “Quota 103”, richiedibile da coloro con un’età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni.

Per coloro che invece maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l’assegno di pensione viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo e il suo valore massimo fino all’età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in “Quota 103”, gli iscritti che hanno maturato i requisiti nel 2024 matureranno il diritto a decorrere trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Stabilizzazione ISCRO: Al termine della fase di sperimentazione nel triennio 2021-2023, viene stabilizzato l’istituto ISCRO con una revisione dei requisiti e delle condizioni per accedere alla misura di sostegno.

Rivalutazione trattamenti pensionistici: Per l’anno 2024 è stata prevista la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.

Il Consulente Del Lavoro: Mariachiara Scoppa