Con l’ art. 24 del DL 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”), il Legislatore ha apportato alcune modifiche alle disposizioni del contratto a termine intervenendo sull’ art. 19 co. 1 del D.Lgs. 81/2015 e più precisamente:
- contratto di durata fino a 12 mesi: mantiene l’ attuale possibilità di stipulare liberamente un contratto a tempo determinato senza il bisogno di giustificare l’ apposizione del termine;
- contratto di durata oltre 12 mesi e fino a 24 mesi: modifica delle causali che giustificano l’ apposizione del termine superiore ai 12 mesi, fermo restando la durata massima di 24 mesi. Le nuove condizioni sono le seguenti:
- nei casi previsti dai contratti collettivi, di cui all’ art. 51 del D.Lgs. 81/2015;
- in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda e, comunque, entro il 30 Aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ( esigenze motivate, circostanziate e precise );
- in sostituzione di altri lavoratori;
- contratto di durata oltre 24 mesi e fino a 36 mesi: resta confermata la possibilità di stipulare il contratto a termine presso le ” sedi protette”, che devono accertare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive, che richiedono la necessità dell’ ulteriore periodo oltre i 24 mesi ed entro il limite massimo di 36 mesi.
Vincolo di “quantità”: nessuna modifica in merito al limite numerico della presenza di lavoratori a termine. L’ art. 23 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che, salvo diversa disposizione dei CCNL, il numero dei lavoratori a termine che possono essere assunti è al massimo pari al 20% della forza lavoro al 1° Gennaio dell’ anno di assunzione.
Si ricorda che sono esenti da tale limite numerico legale o di quello fissato dai CCNL i contratti a termine conclusi:
- nella fase adi avvio di nuove attività;
- per lo svolgimento di attività stagionali, previste da suddetta norma;
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Ancora si ricordano le ipotesi di divieto nell’ apposizione del termine:
- sostituzione di lavoratori in sciopero;
- da parte dei datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi dell’ art. 28 e ss. del D.Lgs. 81/2008;
- presso unità operative nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti , collettivi, ai sensi della L. 223/1991;
- presso unità nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o riduzione dell’ orario di lavoro.
Nessuna modifica in merito all’ addizionale contributiva dell’ 1,40% e dell’ 0,50% a carico del datore di lavoro, in caso di stipula del contratto a tempo determinato e in occasione di ogni rinnovo contrattuale.
Ancora nessuna modifica in merito al rispetto del numero massimo di 4 proroghe utilizzabili e del rispetto dello “stop and go” tra due o più contratti.
A cura di Mariachiara Scoppa – Consulente del lavoro