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Novità fiscale: il Concordato Preventivo Biennale

Premessa
Il “concordato preventivo biennale” è sostanzialmente un accordo dedicato ai contribuenti di minori dimensioni: lavoratori autonomi ed imprese, che consentirà di stabilire in anticipo le imposte da pagare per un periodo di 2 anni (biennio 2024-2025).

Un nuovo approccio fiscale che intende promuovere la collaborazione tra fisco e partite IVA. Il sistema ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati e che, salvo circostanze eccezionali, fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025, da cui scaturiranno le imposte da pagare.

Si tratta di un importante istituto giuridico che si pone l’ obbiettivo esplicito di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’ adempimento spontaneo.

Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, l’imposizione fiscale rimarrà invariata fino al 2025. Eventuali variazioni nei redditi, superiori o inferiori a quelli oggetto del concordato, saranno considerate irrilevanti.

Per l’ entrata in vigore del nuovo istituto giuridico, dovranno essere emanati decreti attuativi e provvedimenti da parte del Governo e dell’ Agenzia delle Entrate.

Il concordato preventivo biennale per le partite IVA minori comporterà:
 l’impegno del contribuente ad accettare e rispettare la proposta biennale dell’Agenzia delle Entrate per la definizione della base imponibile per le imposte sui redditi e l’IRAP;
 l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali variazioni nei redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, pur mantenendo gli obblighi contabili e dichiarativi;
 l’applicazione delle norme ordinarie in materia di IVA, comprese quelle relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.

Soggetti ammessi
L’accesso al concordato preventivo biennale è previsto per i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario.

Il contribuente viene escluso dal concordato preventivo biennale in presenza di specifiche condizioni:
 pur essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
 è stato condannato per reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
 con riferimento al periodo d’imposta 2023 presenta debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensioni o rateazioni non rientrano nel limite fino alla decadenza dei relativi benefici.

La procedura
Il processo di elaborazione della proposta di concordato da parte dell’Agenzia delle Entrate si basa sui dati dichiarati dal contribuente, nel pieno rispetto del regolamento sulla privacy.

I dati richiesti al contribuente, che costituiscono solo una parte di quelli già in possesso dell’Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta di concordato, dovranno essere comunicati all’Agenzia attraverso una piattaforma informatica, che per il primo anno di applicazione verrà messa a disposizione entro il 15 Giugno 2024.

Il calendario fissato per il nuovo concordato preventivo biennale, per il primo anno di applicazione, è il seguente:

15 Giugno 2024: l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione l’applicativo software per l’acquisizione dei dati necessari per elaborare la proposta. Il Contribuente compilerà i dati richiesti inviandoli all’ Ente. Su tali basi informative, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’ esercizio d’impresa o dall’ esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta;

15 Ottobre 2024: sarà il termine ultimo per l’adesione al concordato e per l’ anno 2024 tale termine coincide con quello per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi 2024 ( periodo di imposta 2023 ).

Si rileva infine che qualora ci dovesse essere una discrepanza tra i dati dichiarati nella dichiarazione dei redditi e quelli comunicati per la proposta di concordato, tale circostanza costituirebbe una causa ostacolante all’ accesso al concordato.

Quando cessa o decade il concordato preventivo biennale
La cessazione del concordato preventivo si verifica quando:

 il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso.

La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

 il contribuente cessa l’attività.

La decadenza del concordato preventivo, invece, avviene:
 a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
 a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
 quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
 quando ricorre una delle cause di esclusione, ovvero vengono meno i requisiti relativi ai debiti tributari;
 quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

Lo Studio rimarrà a disposizione per tutti i chiarimenti necessari e sarà disponibile ad aiutare il contribuente nella sua decisione.

A cura di Mariachiara Scoppa