NOVITA’ PER LE DETRAZIONI EDILIZIE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

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NOVITA’ PER LE DETRAZIONI EDILIZIE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, la Legge di Bilancio 2025 (art. 54 della L. 207/2025), introduce significative modifiche ai bonus edilizi a partire dall’ anno 2025 e per il periodo transitorio 2026-2027. Inoltre, dal 2025 i tetti di spesa subiranno modifiche legate al reddito del beneficiario. L’ammontare complessivo delle spese detraibili sarà calcolato tenendo conto dei fattori: numero di figli ed ammontare del reddito complessivo. Le detrazioni fiscali edilizie hanno rappresentato uno degli strumenti principali con cui il Legislatore ha incentivato negli anni la manutenzione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente. Nel corso degli anni il meccanismo delle detrazioni è stato oggetto di numerosi interventi volti ad ampliarne l’ efficacia aumentando le aliquote ed i tetti di spesa. La Legge di Bilancio 2025, nell’ ottica di una disciplina più razionale, è intervenuta riducendo in modo significativo le detrazioni nel 2025, con un periodo transitorio 2026-2027, prevedendo già da ora le nuove aliquote dal 2028 al 2033.

Premessa
La legge di bilancio 2025 apporta delle modifiche al DL 04/06/2013, n. 63 e al c. 3-ter dell’ art. 36 bis del Tuir, in materia di agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (ecobonus) sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sismabonus). L’obbiettivo di queste modifiche è duplice: da un lato ridurre il costo delle agevolazioni per le casse dello Stato e dall’ altro razionalizzare il sistema, riservando il regime maggiormente favorevole ai soli proprietari e titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, abitazione, uso, superficie), che devono effettuare interventi sulle abitazioni principali. Questa nuova visione impatta in modo particolare sui soggetti non proprietari, come il coniuge convivente, il separato legalmente e non assegnatario della casa coniugale, il comodatario ed il locatario, che fino al 31/12/2024 potevano beneficiare della detrazioni fiscali al 50%, mentre dal 0/01/2025 la detrazione passa al 36%.

I nuovi limiti di spesa
Per le spese sostenute nel 2025, l’ammontare complessivo forfettario degli oneri e delle spese detraibili sarà pari a:
14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

L’importo effettivo massimo detraibile dovrà essere determinato applicando alla detrazione base un coefficiente pari a:

  1. 0,5 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
  2. 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
  3. 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico
  4. 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio con disabilità accertata fiscalmente a carico.

Vecchi bonus nuove aliquote
La principale novità della Legge di Bilancio è l’istituzione di un bonus “unico” (Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus e Sismabonus acquisti), al 50% per gli interventi edilizi sulle abitazioni principali, mentre per le abitazioni diverse dalla principale la detrazione è del 36%.

Le aliquote si abbasseranno ulteriormente nel biennio 2026/2027:
36% per gli interventi realizzati sulle abitazioni principali;
30% per gli interventi realizzati su abitazioni diverse dall’ abitazione principale ed altre tipologie di immobili.

Nel dettaglio:

1) Bonus ristrutturazione o “Bonus Casa” (detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio):

Detrazioni per la prima casa
• aliquota al 50% nel 2025
• aliquota al 36% dal 2026 al 2027
• tetto massimo di spesa di 96.000 euro

Detrazioni per abitazioni non principali
 aliquota al 36% nel 2025
 aliquota al 30% dal 2026 al 2027
 tetto massimo di spesa di 96.000 euro

Dal 2028 al 2033 le aliquote di detrazioni e il tetto massimo di spesa saranno:
 del 30% per tutti i lavori, indipendentemente dal tipo di abitazione,
 il tetto massimo di spesa detraibile sarà ridotto a 48.000 euro.

2)Ecobonus 2025 (risparmio energetico, efficientamento energetico)

Detrazioni per la prima casa
• aliquota al 50% nel 2025
• aliquota al 36% dal 2026 al 2027
• tetto massimo di spesa di 96.000 euro

Detrazioni per abitazioni non principali
 aliquota al 36% nel 2025
 aliquota al 30% dal 2026 al 2027
 tetto massimo di spesa di 48.000 euro.

Esclusione delle caldaie a gas Precisiamo che a partire dal 2025, l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazione non potranno più essere utilizzati per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili (gas), incluse le caldaie a condensazione. Tali incentivi, dunque, cesseranno dal 2025 per tutti gli impianti alimentati da carburanti di origine fossile, a meno che l’intervento non preveda un’integrazione tecnologica con sistemi più innovativi, ovvero apparecchi ibridi (le pompe di calore abbinate a caldaie), il solare ibrido (combinazione di caldaia e pannelli solari termici) e le combinazioni di questi sistemi. La definizione delle tecnologie ammesse o escluse dagli incentivi è stata stabilita dalla Commissione europea con la Comunicazione 6206/2024.

3)Sismabonus lavori e sismabonus acquisti (lavori di messa in sicurezza antisismica degli edifici e acquisto di immobili antisismici)

Detrazioni per la prima casa
 aliquota al 50% nel 2025
 aliquota al 36% dal 2026 al 2027
 tetto massimo di spesa di 96.000 euro

Detrazioni per abitazioni non principali
• aliquota ridotta al 36% nel 2025
• aliquota al 3% dal 2026 al 2027
• tetto massimo di spesa di 48.000 euro

La legge di bilancio 2025 proroga fino al 2027 anche la detrazione per l’acquisto di immobili antisismici situati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. A tal fine si ricorda che l’incentivo in commento è riconosciuto per gli interventi di “demo-ricostruzione” ovvero di immobili demoliti e ricostruiti in chiave antisismica da un’impresa, che deve rivendere le unità immobiliari entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori.

Nel 2025 l’aliquota della detrazione sul prezzo di vendita sarà pari:
 al 50% per l’acquisto della prima casa;
 al 36% per l’acquisto di immobili non utilizzati come abitazione principale o a destinazione diversa.

Nel 2026 e nel 2027, le aliquote saranno pari:
• al 36% per le prime case;
• al 30% per seconde case e immobili a destinazione diversa.

4)Superbonus 2025 (SOLTANTO PER PARTI COMUNI CONDOMINIALI)
Dal primo gennaio 2025 il Superbonus è riconosciuto nella misura del 65% e soltanto ai condomini.

La Legge di Bilancio 2025 stabilisce che la detrazione del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
 presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
 adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
 presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Il Superbonus 110%, continuerà a essere in vigore solo nelle zone colpite dai terremoti, con il nome di Superbonus rafforzato. Per il 2025 il beneficio riguarda:
• condomini;
• persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari;
• Onlus;
• ADV;
• APS.

Gli interventi ammessi sono i seguenti.

Interventi trainanti
Il Superbonus potrà essere chiesto nel 2025 per le seguenti tipologie di interventi (cosiddetti “trainanti”):
 isolamento termico;
 sostituzione degli impianti;
 interventi antisismici.

Interventi trainati
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (“trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti:
• di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus
• finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche
• di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi trainati, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici, precedentemente elencati:
• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici (indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del D.P.R. n. 412/1993) o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici
• installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Precisiamo che come indicato nella Legge di bilancio 2025, c’è la possibilità di ripartire in 10 rate annuali il superbonus maturato sulle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

5)Bonus barriere architettoniche (eliminazione barriere architettoniche)
Il bonus barriere architettoniche per il 2025 mantiene le stesse regole applicate nel 2024, con aliquota al 75% e tetti di spesa invariati.

Sono ammesse solo le spese sostenute per:
 installazione di ascensori e montacarichi;
 realizzazione di rampe di accesso;
 sostituzione di gradini con scivoli;
 adeguamento di bagni, infissi e altre strutture funzionali alla mobilità;
 interventi che prevedono l’installazione di tecnologie avanzate per agevolare le persone con disabilità motorie e sensoriali.

Quanto al tetto di spesa, restano invariati i limiti:
• 50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti;
• 40.000 € per unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità;
• 30.000 € per unità immobiliari in edifici con più di 8 unità.

La detrazione fiscale da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

6)Bonus mobili E’ confermata la detrazione fiscale del 50%, per tutto il 2025, con il tetto massimo di 5.000 euro per unità immobiliare per l’ acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare l’ immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del Tuir).

7)Bonus verde (NON PROROGATO) Non sono passati gli emendamenti che proponevano di prorogare di un anno il bonus verde. La detrazione del 36% per la sistemazione a verde degli spazi esterni alle abitazioni è cessata quindi il 31 dicembre 2024.

A cura di Mariachiara Scoppa