PREVIDENZA COMPLENTARE E DESTINAZIONE TFR

IL RITORNO DELL’ IPERAMMORTAMENTO
8 Febbraio 2026

PREVIDENZA COMPLENTARE E DESTINAZIONE TFR

Gent.li Clienti, con la presente desideriamo informarVi in merito alle novità introdotte dal Legislatore con la Legge di Bilancio (L.199/2025) in merito all’aumento della deducibilità della previdenza complementare, tempi ridotti per la scelta della destinazione del TFR per i nuovi assunti e obbligo di versamento del Tfr maturando al Servizio di Tesoreria per le imprese con 60 dipendenti.

Tempi ridotti per la scelta del TFR per i nuovi assuntiNormativa in vigore fino al 30 Giugno 2026 A partire dal 1° Gennaio 2007, i Lavoratori dipendenti sono tenuti a decidere in merito alla destinazione del proprio TFR potendo optare tra la conservazione in azienda (retribuzione differita) oppure destinarlo, in via definitiva, alla Previdenza Complementare, fino al 30 Giugno 2026. I Lavoratori hanno tempo 6 mesi per decidere in merito al proprio TFR. La scelta di aderire alla Previdenza Complementare è irrevocabile, mentre quella di lasciarlo in azienda può in ogni momento essere modificata. In mancanza di una scelta esplicita da parte del Lavoratore opera il meccanismo del silenzio-assenzio ed il Tfr viene destinato alla previdenza complementare del CCNL di riferimento applicato dall’ azienda. –Normativa che entrerà in vigore dal 1° Luglio 2026 La disciplina cambierà con alcune importanti novità. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione , aderiranno automaticamente alla previdenza complementare, con il conferimento del TFR maturando e dei contributi, sia carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, se entro 60 giorni dall’ assunzione non avranno espresso la rinuncia scritta. In sostanza, per i lavoratori privati di prima assunzione, dal prossimo 1° luglio 2026, vige l’adesione automatica alla previdenza complementare, cioè alla forma pensionistica collettiva prevista dal CCNL applicato dal Datore di Lavoro, salvo rinuncia espressa del Lavoratore entro 60 giorni dall’ assunzione (cambio di passo, il lavoratore deve esprimere la sua rinuncia alla previdenza integrativa chiedendo che venga mantenuto in azienda entro 60 giorni e non più 6 mesi).

Previdenza complementare Con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’ 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro/committente alle forme di previdenza complementare è stato innalzato da 5.164,57 euro e 5.300 euro (art. 1 co. 203 L.199/2025). Il beneficio della deducibilità concerne sia i contributi volontari sia i contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi anche aziendali. Del nuovo limite ne possono beneficiare anche i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 Dicembre 2026 (beneficiano della deduzione, nei 20 anni successivi dal quinto anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, in misura maggiorata).

TFR al Fondo di Tesoreria Inps Sempre dal 1° Gennaio 2007, i Datori di Lavoro con almeno 50 dipendenti (con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’ anno 2006 o in forza nell’ anno solare d’inizio attività) sono obbligati a versare al Fondo di Tesoreria Inps le quote di Tfr maturande dai lavoratori dipendenti e non destinate alla previdenza complementare. La Legge di Bilancio ha previsto che: – dal 1° Gennaio 2026 fino al 31 Dicembre 2027, vi sono tenuti i datori di lavoro che raggiungono la soglia dei 60 dipendenti in qualunque momento (non più con riferimento al solo primo anno di attività) facendo riferimento alla media annuale nell’ anno solare precedente; – dal 1° Gennaio 2028 fino al 31 Dicembre 2031, la soglia torna a 50 dipendenti in qualunque momento sia raggiunta e sempre con riferimento alla media annuale dell’ anno precedente; – dal 1° Gennaio 2032 la soglia scenderà a 40 dipendenti, sempre con le stesse condizioni. In sostanza, fino al 31 Dicembre 2025, tale scelta ha riguardato i datori di lavoro che abbiano soddisfatto il limite dimensionale dei 50 dipendenti all’ inizio dell’ attività, mentre con La legge di Bilancio 2026, il numero dimensionale della forza lavoro è riferita al raggiungimento della quota dei lavoratori dipendenti prevista e, dall’ anno successivo a quello di superamento del limite dimensionale, vige l’obbligo di versamento del Tfr maturando al Servizio Tesoreria Inps, se non destinato alla previdenza complementare.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e prima della fine di Giugno verrete avvisati in merito alla partenza della nuova normativa sulla destinazione del TFR.

A cura del Consulente del Lavoro – Mariachiara Scoppa