Gent.li Clienti, con la presente Vi comunichiamo che, il termine entro il quale le imprese devono stipulare le polizze catastrofali, è stato prorogato al 31 Dicembre 2025 per le micro imprese ( art. 1 DL 31/03/2025 n° 39 ). Sottoponiamo alla Vs. attenzione alcune risposte del MIMIT alle Faq in merito alle incertezze più diffuse:
1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R.L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?
R.No, indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte (ordinaria o speciale), tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole) ed i Professionisti.
8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R. Sì, se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nell’obbligo assicurativo per la porzione/proporzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
9. L’obbligo assicurativo di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?
R.No, le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione, di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?
R.No, l’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. I veicoli iscritti al PRA, risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa, di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.
Vi consigliamo di rivolgerVi al Vs. assicuratore per eventuali e/o ulteriori chiarimenti, tenuto conto dei nuovi chiarimenti e comunque Lo Studio rimane a Vs. disposizione in caso di necessità.
A cura di Mariachiara Scoppa