Gent.le Cliente, con la presente desideriamo informarla che, con la L. n° 15/2025, di conversione del DL n° 202/2024 (c.d. decreto Milleproroghe), il Legislatore ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per la Rottamazione-quater, e per i quali solo i contribuenti decaduti alla data del 31/12/2024, a seguito di mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possono essere riammessi alla definizione agevolata.
Quindi rientrano nella possibilità di riammissione i soli debiti, già oggetto di un piano di pagamento della Rottamazione-quater, per i quali non state versate una più rate del piano agevolato alla data del 31 Dicembre 2024.
Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31/12/2024, si dovrà proseguire con il piano di pagamento già in corso pagando le rate previste.
Per aderire alla riammissione, i contribuenti devono presentare telematicamente apposita domanda entro il 30 Aprile 2025, secondo le modalità stabilite dall’ Agenzia Entrate-Riscossione.
Per i debiti indicati nella domanda di riammissione, l’ AdeRiscossione invierà entro il 30 Giugno 2025 l’ ammissione alla rottamazione, il piano di pagamento e le singole rate da pagare alle scadenze prestabilite.
Si conferma che, la riammissione dei debiti nella Rottamazione-quater, consentirà al contribuente di non essere oggetto di azioni esecutive o coattive e con il pagamento della prima rata, in caso di richiesta, il Durc sarà rilasciato regolare.
Lo Studio rimane a disposizione per il controllo dei debiti decaduti e l’ eventuale inoltro della domanda di riammissione.
A cura di Mariachiara Scoppa