Gent.li Clienti, con riferimento alla Ns. circolare del 15/05/2026 con la quale Vi è stata fornita una guida alle agevolazioni strutturali e temporanee alle assunzioni, Vi informiamo che il Legislatore ha recentemente introdotto nel nostro ordinamento (Art. 6 della L. 11/03/2026 n° 34) un beneficio nei confronti del Datore di Lavoro che incentiva il ricambio generazionale attraverso la trasformazione del rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del dipendente prossimo alla pensione e contemporaneamente provvede all’ assunzione di un nuovo lavoratore a tempo pieno ed indeterminato.
Il beneficio trova applicazione solo con riferimento ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 50 lavoratori.
Il dipendente può chiedere la riduzione dell’ orario di lavoro tra il 25% ed il 50% dell’ orario di lavoro. Deve avere un’ anzianità contributiva (Ago o Gestione separata) antecedente al 01/01/1996 ed essere in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia od anticipata entro il 01/01/2028. Al lavoratore impiegato a tempo parziale viene riconosciuta, fino alla data di pensionamento, l’ integrazione dei versamenti contributivi fino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro.
La riduzione dell’ orario di lavoro deve risultare da un accordo scritto tra le parti, da cui emergano le modalità di svolgimento della prestazione e le eventuali clausole flessibili ed elastiche.
Il beneficio viene concesso al Datore di Lavoro se, contestualmente, alla riduzione dell’ orario di lavoro del dipendente in forza prossimo alla pensione, con le caratteristiche richieste dalla normativa, viene assunto un nuovo lavoratore a tempo pieno ed indeterminato con età fino a 34 anni.
L’ agevolazione consiste nello sgravio del 100% dei contributi a carico del Datore di Lavoro in relazione alla retribuzione percepita, nel limite massimo di 3.000,00 euro annui, da riparametrare su base mensile. Il beneficio spetta dalla data di decorrenza della riduzione orario di lavoro fino alla data di pensionamento o in ogni caso fino al 31/12/2027.
Lo Studio rimane a disposizione per organizzare eventuale passaggio generazionale in tema di contrattualistica e richiesta degli sgravi contributivi, mentre il Lavoratore che richiede la riduzione dell’ orario di lavoro per il pensionamento deve farsi assistere dal Patronato per la valutazione della sua posizione previdenziale ed eventuali sue assunzioni future rendendo edotto lo Studio sulle informazioni ricevute.
A cura del Consulente del Lavoro – Mariachiara Scoppa