SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2023

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SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2023

Premessa
Il c.d. “DL Anticipi” (DL 18/102023, n. 145) proroga il versamento del secondo acconto delle imposte dovute, sulla base della dichiarazione dei redditi 2023, al 16 Gennaio 2024, in un’unica soluzione o in cinque rate mensili.

La disposizione è temporanea, perché riguarda il solo periodo d’imposta 2023.

Ambito soggettivo e termini della proroga
Come noto, la generalità dei contribuenti Persone Fisiche ( Privati e titolari di P.Iva) versa l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con un acconto a Giugno/Luglio – in una o più rate – e un saldo in una sola volta entro il 30 Novembre di ogni anno.

In tale contesto, si inserisce il DL Anticipi che:
solo per il 2023
solo per le Persone Fisiche titolari di P. IVA che, nel periodo d’imposta 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro:

prevede che il versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei premi assicurativi INAIL e dei contributi previdenziali INPS i cui pagamenti restano fissati al 30 Novembre 2023, sia effettuato:

entro il 16 Gennaio 2024 senza interessi.

Il versamento può anche essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da Gennaio a Maggio 2024, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso degli interessi del 0,33% mensili, a partire dalla seconda rata.


Modalità di versamento Scadenza del versamento

Unica soluzione 16 Gennaio 2024

Rateazione in 5 rate:

-Prima rata 16 Gennaio 2024
-Seconda rata 16 Febbraio 2024
-Terza rata 18 Marzo 2024
-Quarta rata 16 Aprile 2024
-Quinta rata 16 Maggio 2024

Le imposte soggette a proroga
La norma richiama “ l’acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”.

Dunque, per i contribuenti, che hanno il requisito soggettivo (persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro), i tributi che rientrano nella proroga sono:

-l’ irpef;
-le imposte sostitutive irpef per i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario (art. 1 commi 54 – 89 della L. 190/2014);
-la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011);
-l’IVIE sugli immobili (art. 19 commi 13-17 del DL 201/2011);
-l’IVAFE sulle attività finanziarie (art. 19 commi 18-22 del DL 201/2011).

Rimangono esclusi, come già sopra anticipato, i premi Inail ed i contributi Inps che devono essere versati entro il 30 Novembre 2023 in un’ unica soluzione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e se si desidera pagare il 2° acc.to in rate comunicare la propria volontà per mail in modo da predisporre i conteggi per la rateazione.

Scoppa Mariachiara