STRETTA SULLE COMPENSAZIONI E NUOVE REGOLE PER UTILIZZO DEI CREDITI
Nel segno del rigore e contrasto alle indebite compensazioni, il decreto fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2020, estende la disciplina delle compensazioni dei crediti IVA anche ai crediti IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive accompagnando la nuova procedura con una sanzione fissa pari a € 1.000,00 per ogni mod. F24 indebitamente trasmesso.
Inoltre sarà necessario attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale recante l’ apposizione del visto di conformità. A partire da tale momento, il credito potrà essere utilizzato in compensazione ” orizzontale “, cioè con altri tributi.
Queste novità trovano applicazione con decorrenza dai crediti maturati a partire dal periodo di imposta in corso al 31/12/2019. conseguentemente dal 1° Gennaio 2020 non sarà piu’ possibile utilizzare in compensazione i crediti IRPEF, IRES e IRAP ove superiori a € 5.000,00.
In combinazione con la stretta sulle compensazioni, il Legislatore ha previsto l’ obbligo per tutti i contribuenti ( titolari di Partita Iva e soggetti Privati ) di presentare il mod. F24 con compensazioni esclusivamente tramite i canali dell’ Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE ).
L’ utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’ A.d.e. è stato esteso anche ai sostituti di’ imposta per il recupero delle somme a credito, come il bonus Renzi e i rimborsi del 730.
In dettaglio il Legislatore ha previsto le seguenti situazioni:
Crediti di importo non superiore a € 5.000,00
Il D.L. n° 124 del 26/10/2019 ha modificato il testo dell’ art. 17, c.1, D.Lgs. n° 241/1997 estendendo l’ integrale disciplina delle compensazioni Iva a quelle degli altri tributi Irpef, Ires e Irap e imposte sostitutive.
Crediti di importo superiore a € 5.000,00
Il c. 1 dell’ art. 3 del D.L. n° 124/2019 prevede le nuove disposizioni per i crediti sopra menzionati.
La presentazione anticipata della dichiarazione permette all’ A.d.E. di effettuare preventivamente un riscontro sull’ esistenza dei crediti, ancor prima che vengano utilizzati in compensazione con altri tributi.
L’ A.d.E. sarà così in grado, già in fase di elaborazione del mod. F24, da parte del Contribuente, di verificare l’ esistenza del credito e di scartare le deleghe di pagamento ricevute, nel caso contengano compensazioni indebite ( dichiarazione non presentata, visto di conformità non apposto, insussistenza del credito ).
La possibilità di scartare un modello di pagamento F24, per un indebito utilizzo del credito, è accompagnata da un meccanismo sanzionatorio severo: sospensione dell’ invio telematico del mod. F24 e sanzione di € 1.000,00 per ogni indebita delega, non è ammesso il cumulo giuridico e rimangono in essere le sanzioni per omessi versamenti.
Il contribuente al ricevimento della comunicazione di mancata esecuzione della compensazione, ha tempo 30 giorni dal ricevimento della stessa, per comunicare all’ A.d.E. eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente.
Qualora il contribuente provveda al pagamento della sanzione, senza riduzione, entra 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le somme dovute non saranno iscritte a ruolo, a titolo definitivo della sanzione e naturalmente puo’ beneficiare dell’ istituto del ravvedimento operoso per pagare le imposte dovute.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento necessario o pianificazione dell’ utilizzo dei crediti vantati.
Mariachiara Scoppa