Gent.le Cliente, con riferimento alla ns. circolare sulla Legge di Bilancio n° 207/2024 del 12/01/2025, in merito al nuovo adempimento in capo alle società, il Legislatore, in questi giorni, ha confermato l’ obbligo di iscrizione del domicilio digitale PEC di tutti gli amministratori, anche per le imprese già costituite prima del 1° Gennaio 2025, entro il 30 Giugno 2025.
Lo scopo della norma è quello di garantire la conoscibilità dell’ indirizzo pec dell’ amministratore da parte di soggetti terzi, che possono avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale con l’ amministratore della società.
Come detto, l’ obbligo di iscrizione alla CCIAA dell’ indirizzo PEC riguarda tutte le società, siano esse di persone o di capitali, con esclusione della società semplice, società di mutuo soccorso, consorzi e società consortili.
Pertanto, l’ obbligo di registrazione dell’ indirizzo digitale ricade su tutti gli amministratori della società. E’ stato chiarito che in presenza di una pluralità di amministratori, per ciascuno di essi, deve essere iscritto l’ indirizzo nel registro delle imprese. L’ obbligo riguarda anche i liquidatori delle società in liquidazione.
L’ omissione dell’ indicazione dell’ indirizzo PEC dell’ amministratore non è sottoposto direttamente ad una sanzione specifica, ma impedisce la conclusione dell’ iter istruttorio della domanda presentata in camera di commercio.
Ricordiamo che lo Studio rimane a disposizione e di supporto per questo nuovo adempimento obbligatorio. Vogliate contattarci per predisporre la documentazione necessaria per procedere alla comunicazione alla CCIAA.
A cura di Mariachiara Scoppa