La Legge di Bilancio 2025, prevede, limitatamente ai periodi di imposta 2025 – 2026 -2027, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti ed i servizi prestati al lavoratore ( fringe benefit ).
Definizione di Fringe benefit: L’ art. 51 c.1 del Tuir ( DPR 617/1986 ) stabilisce che il ” reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro subordinato …..”.
La sopra citata disposizione definisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente (somma di denaro e valore di beni/servizi) e l’ assoggettamento a tassazione fiscale e contributiva di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al suo rapporto di lavoro.
Il lavoratore dipendente oltre a percepire la retribuzione corrisposta in denaro (somma) può ricevere anche beni e/o servizi definiti “fringe benefit“, si tratta di compensi in natura.
In deroga al principio generale, di cui all’art. 51 c. 1, tutto ciò che viene percepito dal lavoratore dipendente è soggetto a tassazione, il c. 3 stabilisce che “non concorre a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23; se il predetto valore è superato lo stesso concorre interamente a formare il reddito“.
Le tipologie di fringe benefit ad personam più comuni sono le seguenti: telefono cellulare – pc – tablet ad uso promiscuo, buoni spesa, doni natalizi, buoni carburante, viaggi premio, abbonamenti a mezzi pubblici di trasporto, polizze assicurative extra professionali, assistenza sanitaria, prestiti agevolati, immobili in locazione, auto aziendali in uso promiscuo. Vengono ricomprese anche le somme rimborsate per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale, le spese per l’ affitto della prima casa, gli interessi passivi sul mutuo sempre relativi alla prima casa.
Nell’ ottica di rafforzamento ed incremento della produttività del sistema economico nazionale, il Legislatore è intervenuto in diverse occasioni in materia di fringe benefit aumentando la soglia di esenzione, tanto nel 2023 incrementando il valore da 258,23 euro a 3.000,00, nel 2024 con gli importi fino a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e 2.000 euro per il lavoratori con figli a carico, tanto con l’ultima Legge di Bilancio 2025 limitatamente ai periodi di imposta 2025 – 2026 -2027.
Ricordiamo quindi che il Datore di Lavoro ed il committente può riconoscere bei e/ o servizi (no somme di denaro) ai singoli lavoratori dipendenti e parasubordinati (amministratori e soci) per importi esenti da imposizione fiscale e contributiva fino a: –1.000 euro per coloro che non hanno figli a carico; –2.000 euro per coloro che hanno figli a carico.
Ai fini documentali, il Datore di Lavoro/Committente, nel rispetto della normativa sulla privacy, deve acquisire e conservare, per eventuali controlli futuri da parte dell’ Ade, la relativa documentazione del lavoratore dipendente per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nelle somme esentate da imposte e contributi. Il dipendente deve quindi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere delle condizioni/presupposti di non assoggettamento dei fringe benefit a tassazione e che gli stessi non siano stati oggetti di rimborso, totale o parziale, da altri datori di lavoro.
Ricordiamo tuttavia, che in caso di superamento delle predette soglie (1.000 e 2.000 euro), l’ intero valore dovrà essere assoggettato a contribuzione ai fini previdenziali ed assicurativi e a tassazione irpef.
Per completezza di argomento, evidenziamo che i fringe benefit possono essere riconosciuti ai singoli lavoratori dipendenti, senza la necessità di individuare una categoria omogenea di soggetti o di dover riconoscerli alla generalità dei lavoratori, così come è previsto per il welfare aziendale.
Di fatto, il Welfare Aziendale, si sostanzia nell’ attribuzione, da parte del Datore di Lavoro, a categorie omogenee di dipendenti, di un insieme di beni, prestazioni, servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, a sostegno del reddito del lavoratore e della sua famiglia e a sostegno del miglioramento della sua vita privata e lavorativa. E’ un’iniziativa volontaria e non obbligatoria per il datore di lavoro ed è una spesa a suo carico che entro certi limiti può anche essere dedotta dai costi aziendali.
Alcuni esempi di welfare sono: buoni pasto, indennità sostitutiva della mensa, trasporto dei lavoratori, corsi di istruzione, acquisti di libri, abbonamenti vari, ecc. Il Datore di Lavoro può utilizzare voucher monouso, cioè che danno diritto ad un solo bene oppure voucher cumulativi, cioè che danno diritto ad una pluralità di beni determinabili attraverso un’elencazione precisa e puntuale contenuta in una piattaforma elettronica, alla quale il lavoratore può accedere combinando a sua scelta il così detto “carrello della spesa”.
Naturalmente sia i fringe benefit sia l’ organizzazione del welfare aziendale devono essere organizzati con l’ ausilio del Consulente del Lavoro e del Commercialista onde evitare riprese fiscali da parte degli organi di controllo Ade, Inps e Inail.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni necessari.
A cura del Consulente del Lavoro: Mariachiara Scoppa