Premessa
Il Dl Pnrr 4 (del 2 marzo 2024), introduce disposizioni in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi con l’istituzione della patente a punti obbligatoria dal 1° Ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ ambito di cantieri edili.
Una misura introdotta al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Patente a punti e requisiti per ottenerla La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
Il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere iscritto presso la camera di commercio industria e artigianato;
aver adempiuto, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, agli obblighi formativi stabiliti dal “Tu” sulla Sicurezza (art. 37);
aver adempiuto, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti previsti dal Dlgs 81 del 2008.
essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Punti iniziali e decurtazione
La patente che viene rilasciata ha un punteggio iniziale di 30 punti e consente alle imprese e agli autonomi, in possesso dei requisiti, di operare nei cantieri temporanei o mobili tuttavia poiché i punti potranno essere decurtati per risultanze di accertamenti i relativi provvedimenti definitivi, va tenuto conto che si potrà operare nei cantieri solo con un punteggio pari o superiore a 15 punti.
Le imprese e i lavoratori autonomi che, pur essendo privi di patente o in possesso di una patente con meno di 15 crediti, continuano a lavorare in un cantiere temporaneo o mobile sono soggetti a sanzioni che vanno da 6.000 a 12.000 Euro e sono esclusi per sei mesi dagli affidamenti di contratti per lavori pubblici.
Il punteggio che possiede l’azienda o il lavoratore autonomo è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.
Il Decreto elenca i casi in cui avviene la decurtazione dei punti correlata alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo e più precisamente in caso di:
accertamento per il mancato adempimento degli obblighi previsti dall’allegato I al Tu, tra cui figurano la mancata elaborazione del Dvr, del piano di emergenza ed evacuazione, del piano operativo di sicurezza, l’assenza di protezioni verso il vuoto, mancata formazione e addestramento dei lavoratori, mancata fornitura di dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto, mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno, lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto ecc: 10 punti;
accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o di caduta dall’alto da altezza superiore a due metri, al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso, al rischio per l’esposizione a sostanze chimiche o biologiche nocive per la sicurezza e la salute dei lavoratori: 7 punti;
provvedimenti sanzionatori per l’impiego di lavoratori irregolari: 5 punti;
riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
la morte: 20 punti;
un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 punti;
un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 punti.
Il decreto prevede che nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.
L’ispettorato del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione e ciascun provvedimento deve riportare i punti decurtati.
Le informazioni relative alla patente confluiranno in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso, di cui all’art. 19 del dl 36/2022 (Decreto PNRR 2).
La perdita di tutti i punti può comportare la chiusura immediata del cantiere ed esclude l’azienda dalla possibilità di partecipare a future gare d’appalto o di ottenere finanziamenti pubblici per un periodo di 24 mesi. Inoltre, all’azienda non verrà rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), essenziale per attestare la regolarità contributiva e previdenziale dell’impresa.
I punti decurtati possono essere reintegrati da parte del soggetto destinatario di uno dei provvedimenti sopra riportati:
solo dopo aver frequentato un corso che consente di riacquistare 5 punti, fino ad un massimo di 15 punti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di recupero crediti, la patente è incrementata di 1 punto per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 punti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.
Il punteggio è inoltre incrementato di 5 punti se l’impresa adotta i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
Adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori
Infine, va rilevato che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve:
trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori:
copia della notifica preliminare trasmessa all’azienda sanitaria,
il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi,
una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione riguardante l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi e il possesso da parte delle imprese e esecutrici o dei lavoratori autonomi della “patente a punti”.
Consigliamo, prima che venga data attuazione alla patente a punti, di verificare la propria posizione in merito al DURC, al DVR e al DURF e a tutta la normativa in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro ( corsi, addestramento, ecc. ).
A cura del Consulente Del Lavoro: Mariachiara Scoppa