Gent.li Clienti, con la presente desideriamo informarVi, che la Legge di Bilancio 2026 (L.199/2025), ha modificato la normativa in materia di congedi parentali introducendo un periodo di affiancamento dopo il rientro dal congedo parentale ed esteso lo sgravio contributivo del 50%.
Il Datore di Lavoro, in occasione dei congedi parentali, può assumere personale a tempo determinato per un massimo di 12 mesi in sostituzione del lavoratore assente.
Prima della riforma, il contratto del sostituito terminava con il rientro del lavoratore sostituito e non era previsto un periodo di coesistenza tra i due se non in fase di inizio dove il datore può, ancora oggi, assumere fino ad un mese prima rispetto al periodo di inizio dell’ assenza del lavoratore da sostituire per un affiancamento iniziale.
Con la riforma, è stato previsto che il contratto del lavoratore sostituto possa essere prolungato anche dopo il rientro del lavoratore sostituito per un periodo di prosecuzione parallela tra i due dipendenti e fino al compimento del primo anno di età del bambino e non necessita di una specifica “causale sostitutiva”.
E’ stata inserita una modifica significativa, non una nuova tipologia contrattuale, nella gestione delle assunzioni per sostituzione dei lavoratori in congedo parentale ampliando la possibilità organizzativa per il Datore di Lavoro e al tempo stesso viene favorita la conciliazione tra vita privata e lavoro del dipendente che deve rientrare nel posto di lavoro. Viene reso più sostenibile e meno stressante il rientro al lavoro, un periodo in cui le responsabilità vengono condivise tra i due lavoratori.
Per la sostituzione del lavoratore in congedo maternità o paternità è previsto uno sgravio contributivo ed assicurativo del 50% per il datore di lavoro, con una forza lavorativa inferiore a 20 dipendenti, che assume a tempo determinato. L’ ulteriore novità è che lo sgravio ora si estende anche al periodo di affiancamento successivo al rientro.
Condizioni per poter usufruire dello sgravio contributivo ed assicurativo L’ accesso all’ agevolazione contributiva ed assicurativa del 50% presuppone: – possesso da parte del Datore di Lavoro di Durc regolare; – permanenza mensile della regolarità contributiva/assicurativa; – rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro; – aggiornamento del documento DVR; – rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato o cessato da un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti.
La nuova disciplina rende la sostituzione in caso di maternità uno strumento organizzativo evoluto, ma richiede una gestione contrattuale rigorosa, con particolare attenzione alle scadenze, alla regolarità contributiva ed all’ adeguamento in materia di sicurezza (da valutare con il proprio Professionista in materia di sicurezza) per evitare contestazioni o recuperi contributivi.
Si chiede pertanto ai Clienti di contattare lo Studio per l’organizzazione contrattuale e per la richiesta degli sgravi contributivi.
A cura del Consulente del Lavoro – Mariachiara Scoppa